PRIMI COMMENTI ALLE DISPOSIZIONI FISCALI

27/10/2016

Con il decreto legge del 21 ottobre scorso sono state introdotte alcune importanti misure in materia fiscale che rientrano nel più ampio ambito della manovra finanziaria per il 2017, che troverà il suo completamento con il varo della Legge di Bilancio attesa a giorni per la sua presentazione alle Camere, dove inizierà il suo iter per l’approvazione finale.
Vediamo di seguito i primi chiarimenti sulle modifiche normative, rinviando a successive note gli approfondimenti necessari.

Misure per il recupero dell’evasione IVA Art. 4
Al fine di ridurre il “tax gap” IVA, cioè la differenza tra il gettito potenziale e quello effettivamente incassato dall’Erario, che per l’Italia risulta essere tra i più alti nei Paesi UE, sono introdotti nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati IVA riguardanti le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
Più in particolare, è introdotto dal 2017, in sostituzione dell’invio annuale cosiddetto “Spesometro”, l’obbligo trimestrale della comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute da effettuare mediante invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio successivo.
La comunicazione dei dati, in forma analitica, da inviare secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, deve comprendere:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.

È introdotto, altresì, l’obbligo di comunicare, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra, i dati contabili relativi alle liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali; restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Da quest’ultimo obbligo sono esonerati i soggetti passivi non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, come gli agricoltori esonerati.
Gli esiti e la coerenza del confronto tra quanto indicato nelle comunicazioni dei dati delle fatture e di quelli delle liquidazioni periodiche con i relativi versamenti, sono messi a disposizione del contribuente o del suo intermediario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle comunicazioni, il contribuente può fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97.
In riferimento ai predetti obblighi di comunicazione, di cui ai predetti 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari 100 euro, per i soggetti che, nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro; iI credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro; l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

Abolizione elenchi INTRASTAT
A partire dal 1° gennaio 2017 sono soppressi gli obblighi di comunicazione degli elenchi INTRASTAT, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE e quelli relativi all’invio dei dati relativi alle operazioni con i Paesi Black list.

Dichiarazione annuale IVA
A decorrere dall’anno 2017, la dichiarazione IVA andrà presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo, anziché nel mese di febbraio che resta, comunque, come termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2016.

Soppressione di Equitalia
A decorrere dal 1° luglio 2017 sono disposti lo scioglimento e la contestuale estinzione di Equitalia e delle società del gruppo; dalla stessa data, l’esercizio delle funzioni di riscossione sono trasferite ad un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate - Riscossione” che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Fino alla predetta data del 1° luglio 2017 l’attività di riscossione prosegue secondo le regole vigenti.

Definizione agevolata dei carichi esattoriali (cosiddetta Rottamazione delle cartelle esattoriali) Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione (Equitalia, ecc.) negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive mediante pagamento integrale dell’importo dovuto, ovvero dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi per pagamenti rateizzati.
Il contribuente che vuole avvalersi della definizione agevolata è tenuto a presentare, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, un’apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di 15 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, indicando altresì il numero delle rate per cui intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Nel caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e l’agente della riscossione, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.
Non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
Possono accedere alla definizione agevolata anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di rateizzazione già emessi, le somme dovute relativamente ai carichi oggetto di definizione pendenti purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure)
Sono riaperti i termini, sino al 31 luglio 2017, per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria; possono avvalersi della procedura i soggetti che non avevano presentato l’istanza in precedenza. È prevista la possibilità di integrare l’istanza, i documenti e le informazioni entro il 30 settembre 2017. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

Nei prossimi numeri approfondiremo la materia.

Marco Ottone

Area fiscale
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MARCO OTTONE