INVALIDITĀ CIVILE: LEGGE 104

22/08/2016

Semplificazioni in caso di revisione della disabilità

Con la circolare n. 127 dell’8 luglio scorso l’INPS dà piena efficacia all’art. 25, c. 6-bis, D.L. 90/2014, che prevede elementi di semplificazione a favore dei lavoratori dipendenti con disabilità grave e di lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, nei casi in cui il disabile sia in attesa di eventuale visita di revisione.
L’art. 25, comma 6-bis, in materia di visite di revisione prevede: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
Con la circolare in oggetto l’Istituto attesta che non è più necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi Legge 104, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione.
Viceversa, va presentata una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:
• prolungamento del congedo parentale ex art. 33, c. 1, D.Lgs. 151/2001;
• riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale;
• congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001.
Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.
Premesso quanto detto, la circolare precisa che nel caso di verbale, con esito di conferma o di mancata conferma, la struttura territoriale INPS invierà comunicazione al titolare dei permessi, al datore di lavoro e al disabile.
La circolare INPS evidenzia inoltre che l’art. 25, c. 4, D.L. 90/2014 riduce da 90 a 45 giorni il tempo massimo entro cui deve essere accertato dalle Commissioni lo stato di disabilità.
Pertanto, superati i 45 giorni gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria dai medici specialisti nelle patologie illustrate.
L’accertamento provvisorio sopra descritto produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione ed il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

Area patronato
curata da
PAOLA ROSSI