APE (ANTICIPO PENSIONISTICO)

30/01/2017

L’APE introdotta con la Legge di Bilancio è sperimentale per 2 anni (2017 e 2018) e si rivolge ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, ai lavoratori autonomi e agli iscritti alla Gestione Separata.
L’APE partirà da maggio 2017 e darà la possibilità di acquisire in anticipo la pensione di vecchiaia. L’anticipo massimo è di 3 anni e 7 mesi.
La pensione richiesta in APE (APE Volontaria e APE Aziendale) produce una erogazione anticipata che va considerata come un prestito da restituire in 20 rate annuali a partire dal momento in cui si raggiunge il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.
Al raggiungimento del requisito anagrafico l’INPS mette in pagamento la pensione di vecchiaia e si incomincia a restituire la somma incassata in anticipo, gravata degli interessi.
Sono previsti tre tipi di APE:
• APE VOLONTARIA
• APE AZIENDALE
• APE SOCIALE

APE Volontaria
Può essere richiesta dal lavoratore in possesso dei seguenti requisiti:
– avere almeno 63 anni di età
– maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
– avere al momento della domanda 20 anni di contributi
– la prestazione al momento della domanda deve essere pari o superiore a 1,4 volte il T.M.
Per richiedere l’APE sono previsti due passaggi all’INPS.
Con la prima richiesta si richiede alla sede INPS la certificazione sul possesso dei requisiti. Con la seconda richiesta si fa contemporaneamente domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge.
La durata minima dell’APE è di sei mesi.

APE Aziendale
Vale quanto detto per l’APE volontaria.
L’APE aziendale riguarda il settore privato ed è originato da un accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Il datore incrementa con un versamento unico il montante contributivo del lavoratore.

APE Sociale
È una indennità che non si basa su un prestito da restituire, ma è una prestazione assistenziale rivolta a lavoratori (iscritti in Gestione AGO-Sostitutive-Gest. Sep) con almeno 63 anni di età e che siano in una delle seguenti ipotesi:
a) in stato di disoccupazione (no dimissioni volontarie), finito di percepire in maniera integrale da almeno 3 mesi la disoccupazione e almeno 30 anni di contributi;
b) assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap (L. 104) e con 30 anni di contributi;
c) con riduzione capacità lavorativa da 74% in su e con 30 anni di contributi;
d) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni, in via continuativa, una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 anni.
In questo caso l’APE sociale:
– è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a chi è già titolare di pensione diretta,
– è una indennità erogata dallo Stato ed è pari all’importo della rata mensile della futura pensione e che in ogni caso non può superare 1.500 euro mensili,
– non è rivalutabile ed è corrisposta per 12 mensilità,
– non è compatibile con trattamenti di sostegno al reddito,
– è compatibile con la percezione dei redditi di lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

Area patronato
curata da
PAOLA ROSSI