PRECISAZIONI MINISTERIALI SUI VOUCHER

12/03/2013

Con circolare n. 37/2013 il Ministero del lavoro è tornato sull’argomento del lavoro occasionale accessorio (voucher) modificando parzialmente le indicazioni operative fornite con la precedente circolare n. 4/2013.In particolare è stato ha chiarito che, limitatamente al settore agricolo, e fino alla modifica delle procedure, anche telematiche, dirilascio dei nuovi voucher:• i nuovi buoni lavoro – che, come noto, devono essere numerati progressivamente e datati – non devono essere necessariamente spesi entro 30 giorni dal loro acquisto, ma anche in un periodo successivo;• la dichiarazione del prestatore relativa al mancato superamento, nell’anno, del limite di 5.000 euro “costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio”, relativamente alrispetto di tale requisito economico;• i voucher di 10 euro in agricoltura possono anche non rispettare il criterio di equivalenza “un voucher = 1 ora di lavoro”, purché le ore di lavoro del prestatore occasionale siano retribuite con un numero di voucher che garantisca il rispetto della retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva diriferimento.

Area previdenziale
curata da
MARIO RENDINA