ADDIZIONALE INAIL PER DANNO BIOLOGICO 2010

14/10/2011

Con decreto del 13 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. n. 195/2011, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha determinato la misura dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per l’anno 2010, finalizzata a coprire gli oneri finanziari conseguenti all’astensione dell’indennizzo INAIL al danno biologico ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 38/2000. È noto che il citato decreto legislativo, nell’estendere la tutela assicurativa anche al danno biologico, ha precisato che i relativi oneri debbono essere coperti mediante addizionali sulla contribuzione antinfortunistica da determinarsi con decreto del Ministero del Lavoro su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL. Con decreto ministeriale in commento, il dicastero competente individua l’addizionale INAIL (che riguarda sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi) per l’anno 2010 nella misura dell’1,15% dei contributi assicurativi. Naturalmente tale percentuale non va calcolata sulla retribuzione imponibile, bensì come testualmente precisato nel decreto sui contributi assicurativi agricoli.
Come comunicato dall’I.N.P.S (quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali) con la circolare n. 128 del 4 ottobre 2011, per le aziende agricole assuntrici di manodopera la citata contribuzione aggiuntiva sarà posta in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa al III trimestre 2011, tramite il modello F24 in pagamento il 16 marzo 2012.

Area previdenziale
curata da
MARIO RENDINA