L’OMESSO VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE A CARICO DEI LAVORATORI È ILLECITO PENALE

28/10/2011

Si informano gli associati che la legge finanziaria n. 296/2007 ha esteso anche ai datori di lavoro agricolo l’ipotesi di reato già contemplata dalla l. 638/1983 nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato degli altri settori, che consiste nell’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Successivamente, la legge n. 183 del 4 novembre 2010, ha previsto l’estensione della portata sanzionatoria anche ai mancati versamenti dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Con tali interventi il legislatore ha quindi posto in essere la sua volontà di poter disporre una disciplina uniforme delle misure sanzionatorie previste nei confronti dei datori di lavoro subordinato e dei
committenti che omettano il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Illeciti per datori di lavoro agricoli Destinatari della norma sono tutti i datori di lavoro agricoli che hanno alle loro dipendenze lavoratori a tempo determinato o indeterminato.
Illeciti per la gestione separata Per quanto riguarda la gestione separata, la norma si applica esclusivamente nei confronti dei committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative effettuate nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, resi anche a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Dal punto di vista dell’aliquota, l’ammontare della quota contributiva a carico di tali lavoratori ammonta ad 1/3 dei contributi totali; i rimanenti 2/3 sono a carico del committente e devono essere obbligatoriamente versati.
Responsabile dell’illecito penale In tutte le fattispecie, datori di lavoro non agricolo, datori di lavoro agricolo e committenti di iscritti alla Gestione separata, la responsabilità per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è da ricondurre in capo al soggetto che ha la responsabilità legale dell’adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento delle
ritenute.

Contestazione dell’illecito in via amministrativa

Qualora l’Inps durante i normali accertamenti sulle denunce periodiche, accerti che sia stato omesso il versamento della quota a carico del lavoratore dipendente o del collaboratore iscritto nella gestione separata, invia al soggetto responsabile per il versamento dei contributi una diffida ad adempiere. Il versamento della quota indicata dovrà avvenire entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso.

Accertamento dell’illecito in occasione della visita ispettiva

Qualora invece l’accertamento della violazione non avvenga per opera dell’attività dell’Inps, ma durante le indagini ispettive, la contestazione o la notificazione della violazione stessa, sarà effettuata a mezzo di copia del verbale di accertamento. L’ispettore dovrà quantificare l’importo delle ritenute omesse con l’avvertenza che dette somme dovranno comunque essere versate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del verbale di accertamento al datore di lavoro o dalla data di contestazione dell’illecito.

Sanzioni penali

Nel caso di omesso versamento delle ritenute del dipendente o del collaboratore da parte del datore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla contestazione dell’illecito da parte dell’Inps o dalla notificazione del verbale di accertamento in caso di procedimento
ispettivo, le sanzioni penali previste consistono nella reclusione fino a tre anni e nella multa fino a € 1032,91.

Area previdenziale
curata da
MARIO RENDINA