VOUCHER IN AGRITURISMO

03/05/2016

I voucher possono essere utilizzati anche nel settore agricolo e quindi anche da parte degli operatori agrituristici. Può accadere, infatti, che in determinati periodi dell’anno, a causa del fisiologico andamento del mercato turistico, sia difficile continuare a svolgere l’attività agrituristica con la manodopera ordinaria e ci sia l’esigenza di avvalersi di ulteriore personale.
Tali prestazioni lavorative avranno però carattere occasionale, in quanto limitate a specifici eventi oppure limitate ad uno specifico arco temporale (mesi estivi).
L’INPS precisa: “Sulla natura stagionale dell’agriturismo si pronunciava espressamente l’originaria legge quadro (cfr. art. 2, lett. a, L. n. 730/85), mentre la nuova legge quadro (L. n. 96/2006) non contiene più questa precisazione esplicita. Deve ritenersi tuttavia che la stagionalità resti, anche nel nuovo quadro normativo, una connotazione essenziale dell’agriturismo, considerata la natura delle attività in cui esso si concretizza, che si riferiscono sia all’ambito agricolo sia a quello turistico, entrambi connotati da stagionalità per definizione”.
Per l’INPS dunque l’agriturismo sembrerebbe rientrare “per definizione” tra le attività agricole stagionali anche ai fini dell’applicazione della disciplina sul lavoro accessorio. Le aziende agricole con volume d’affari annuo superiore a 7.000 euro possono remunerare con i voucher esclusivamente le attività stagionali effettuate da pensionati e giovani studenti sotto i 25 anni di età. Tali limitazioni non operano, invece, per le aziende con fatturato inferiore a 7.000 euro, che tuttavia non possono avvalersi di soggetti iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nel precedente anno solare.

M. Rendina

Area previdenziale
curata da
MARIO RENDINA