IL GRANO TENERO E IL GRANO DURO NELL’OPERAZIONE 10.1.1 - LE NUOVE NORME TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA

06/09/2016

Con l’approvazione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale, come detto nell’articolo sulla concimazione, la Regione Piemonte ha aggiornato ed integrato i disciplinari di produzione.
Accanto ai tradizionali criteri obbligatori riguardanti l’avvicendamento colturale, la concimazione (con le relative analisi del suolo) e la difesa e il diserbo (con la “taratura” delle macchine distributrici) le norme tecniche di produzione integrata sono state “arricchite” di nuovi obblighi che riguardano le lavorazioni dei terreni in pendio, l’uso di sementi o di materiale vivaistico per le colture arboree certificate e l’irrigazione.
Un accenno di queste novità ha trovato spazio nei già citati seminari dello scorso mese di dicembre; il nostro sito internet www.confagricolturalessandria. it ha considerato i vari aspetti obbligatori dell’operazione 10.1.1 (la”nuova” 2078).
In questo primo articolo verranno prese in considerazione le norme tecniche relative alla coltivazione dei cereali a paglia autunno vernini. Nei prossimi numeri saranno prese in considerazione le altre principali colture (mais, pomodoro, vite, ecc). Naturalmente non è possibile esaurire l’intero discorso riguardante i disciplinari regionali in poche righe: il volume che annualmente la Regione edita (e che è presente nel nostro sito) conta oltre 350 pagine.
È indispensabile incontrare in nostri tecnici per approfondire le diverse tematiche agronomiche e definire le varie strategie consentite.
Innanzi tutto l’avvicendamento; per annotazioni generali e per le deroghe previste si rimanda all’articolo che abbiamo pubblicato nel numero 11 dello scorso dicembre 2015.
Per limitare il discorso al frumento tenero e duro (estendendolo anche agli altri cereali a paglia), al di là delle deroghe per le zone collinari e montane e delle aziende frutticole o viticole nelle quali i cereali a paglia rappresentano una PLV inferiore al 50% del totale, si vuole ricordare solo che ormai a far data dal 1995 grano tenero, grano duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc. ai fini dell’avvicendamento sono considerati la stessa coltura. Pertanto rotazioni che in tre anni consecutivi prevedano grano-orzo-triticale oppure grano tenero-grano durograno tenero non sono assolutamente ammesse e sono soggette a sanzioni (ad oggi purtroppo non è dato conoscerne l’entità).
Per la concimazione si rimanda all’articolo specifico.
La scelta varietale: la Regione non obbliga a scegliere questa o quell’altra varietà; è obbligatorio utilizzare sementi certificate o provenienti dalla semina di sementi certificate nell’anno precedente: la “nuova” 2078 non ammette l’utilizzo di seme aziendale autoprodotto per più di un anno.
I disciplinari non prevedono particolari obblighi per la lavorazione del suolo nei terreni in piano o con pendenze inferiori al 10%; qualora la coltivazione del grano (e delle altre colture) sia effettuata in terreni in pendio, con pendenza superiore al 30% sono consentite esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo o la scarificatura: in poche parole, è proibita l’aratura. Nel caso di terreni con pendenza tra il 10% e il 30% è ammessa l’aratura fino a 30 cm di profondità e ogni 60 metri devono essere realizzati solchi acquai temporanei per la regimazione delle acque di pioggia, onde evitare fenomeni erosivi.
Per quanto concerne il diserbo, i disciplinari forniscono un elenco piuttosto completo dei diserbanti registrati sul frumento tenero e duro; occorre rispettare le disposizioni di etichetta dei formulati commerciali a base delle sostanze attive il cui elenco è reperibile nel nostro sito.
Per la difesa da insetti e malattie fungine occorre prestare molta attenzione: gli insetticidi ammessi sono molto pochi e gli interventi contro cimici e afidi sono consentiti solo al superamento delle soglie previste.
I fungicidi ammessi sono quasi tutti quelli disponibili (alcuni anche di recente introduzione non sono consentiti: occorre esaminare attentamente l’elenco) ma per alcuni sono previste particolari limitazioni. Sono quelli a base delle cosiddette “sostanze candidate alla sostituzione” ai sensi del Regolamento 408/2015 dell’Unione Europea: è ammesso l’uso al massimo in due di queste sostanze, inteso non solo come numero delle sostanze utilizzate, ma anche come numero dei vari interventi, sia come prodotto singolo o come miscela. Per intenderci se insieme con il diserbo utilizzo ad esempio contro il fusarium una miscela contenente due sostanze destinate alla sostituzione per un successivo trattamento in spigatura non potrò adoperare nessuna sostanza destinata alla sostituzione, perché ne ho già utilizzate 2 insieme con il diserbo, neppure se adopero lo stesso prodotto utilizzato in precedenza.
I disciplinari di produzione per il frumento, ma anche per tutte le altre colture, sono norme non sempre immediatamente comprensibili, specialmente al primo anno della loro nuova versione; ragione in più per esaminarle con i nostri tecnici e per prenderne una più completa visione nel nostro sito internet. I disciplinari ogni anno vengono aggiornati a fine inverno/inizio primavera successive all’inizio della campagna (per il 2015/2016 sono stati approvati nel mese di marzo); per la campagna 2016/2017 (la prossima) dovrebbero trovare approvazione nell’autunno. Ce lo auguriamo vivamente.
Arrivederci alla prossima puntata.

Marco Visca