Condizionalità

La Condizionalità è stata istituita con la Riforma Agenda 2000 e attuata nella sua forma più completa dalla Riforma Fischler del 2005. Con la Condizionalità l’U.E. ha voluto esternalizzare le componenti positive della Politica Agricola comune verso la cittadinanza europea, per enfatizzare l’impegno degli agricoltori europei nella tutela e conservazione dell’ambiente, della biodiversità e del territorio.
In pratica l’U.E. ha voluto subordinare ogni sostegno pubblico destinato all’agricoltura (relativo al 1° e al 2° pilastro, quello legato alle organizzazione comune dei mercati, quale ad esempio per il settore vitivinicolo il sostegno per la Riconversione e la Ristrutturazione dei vigneti, ecc.) a comportamenti virtuosi da parte degli imprenditori agricoli, basati sul rispetto di norme di legge già vigenti (e che comunque dovrebbero essere comunque rispettate) e a comportamenti di tipo gestionale/agronomico rispettosi dell’ambiente, del territorio, del paesaggio, della biodiversità e delle risorse idriche.
E’ stata una precisa pretesa di alcuni Stati Membri, adottata dalla UE per “fare digerire” queste misure di sostegno a quegli strati sociali della popolazione di quei Paesi che non approvavano l’erogazione di aiuti all’agricoltura.
Gli impegni di condizionalità da poco rilevanti alla loro prima applicazione sono diventati via via più ragguardevoli, tanto da essere assoggettati a controllo e a sanzioni in caso di accertamento del mancato rispetto negli ultimi anni, comportando riduzioni dei premi della P.A.C. , del P.S.R. e dei contributi legati alle Organizzazioni Comuni di Mercato nei vari ambiti produttivi.
Dal 2015 la struttura della condizionalità ha subito profondi mutamenti rispetto alla precedente versione ai sensi degli articoli 93, 94 e a norma dell’ allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Ogni anno a livello ministeriale e regionale vengono aggiornate le disposizioni che entrano nella “condizionalità”.
Le regole di condizionalità comprendono i Criteri di Gestione Obbligatori (i CGO, disposizioni di legge già introdotte nel quadro legislativo di ogni Stato Membro della UE) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (le BCAA, buone pratiche agricole standardizzate a livello di ciascuno Stato Membro della UE); CGO e BCAA riguardano i settori ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali oltre al benessere degli animali.
Circostanze eccezionali o di forza maggiore riconosciute ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sanciscono la non sanzionabilità dell’eventuale mancato rispetto dei vari CGO e/o BCAA a causa di eventi non prevedibili di carattere straordinario. Rimangono comunque esclusi dal regime sanzionatorio i beneficiari che aderiscono al sistema dei “piccoli agricoltori”, che comunque devono rispettare le diverse misure obbligatorie. L'applicazione delle norme di BCAA sono rilevanti per le superfici a seminativo, per le superfici non più utilizzate a fini produttivi, per il prato permanente, per qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti della PAC, dei pagamenti per la ristrutturazione riconversione dei vigneti (e della vendemmia verde ove applicata), dei premi annuali erogati per la forestazione e l’imboschimento, dei premi per l’applicazione delle misure agro/climatico/ambientali, dell’agricoltura biologica e delle indennità compensative (Zone Montane, Natura 2000, ecc.
La nuova struttura raggruppa CGO e BCAA per ciascuno dei seguenti settori:
a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
c) benessere degli animali.
Ciascun settore si articola in temi principali; per ciascun tema principale i CGO e le BCAA rappresentano gli aspetti che ogni azienda deve rispettare.