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FEBBRAIO 2014

13

NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

D

a una prima lettura della nuova manovra finanziaria, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, si evidenziano qui di seguito le novità più ri-levanti in materia previdenziale.

Incremento contingente lavoratori salvaguardati Legge di Stabilità 2013

Ai 1.590 soggetti appartenenti alla cate-goria dei lavoratori autorizzati ai versa-menti volontari di cui alla lett. b), ne ven-gono aggiunti altri 6.000 aventi le mede-sime caratteristiche, (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contri-buzione entro il 4 dicembre 2011, con al-meno un contributo volontario accredi-tato o accreditabile alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 2014/2011), an-corchè abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rap-porto di lavoro dipendente a tempo inde-terminato dopo l’autorizzazione alla pro-secuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a compor-tare la decorrenza del trattamento pen-sionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto 201/2011.

Nuova salvaguardia 17mila soggetti

Viene prevista una nuova salvaguardia (la quinta) a favore di 17mila lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contri-butivi, vigenti al 31 dicembre 2011, entro il 36.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011 (6 dicembre 2014).

Le categorie di soggetti interessati sono: a) i lavoratori autorizzati alla prosecu-zione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un con-tributo volontario accreditato o accredi-tabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indetermi-nato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ra-gione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile,

ovvero in applicazione di accordi collet-tivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di ac-cordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in ap-plicazione di accordi collettivi di incen-tivo all’esodo stipulati dalle organizza-zioni comparativamente più rappresen-tative a livello nazionale entro il 31 di-cembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non ri-conducibile a rapporto di lavoro dipen-dente a tempo indeterminato; e) i lavoratori collocati in mobilità ordi-naria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione del-l’indennità di mobilità di cui all’arti-colo 7, commi 1 e 2, della legge 23 lu-glio 1991, n. 223, perfezionino, me-diante il versamento di contributi vo-

lontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento vo-lontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto le-gislativo n. 184 del 1997, potrà riguar-dare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizza-zione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anterior-mente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contri-buto volontario accreditato o accredita-bile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accredi-tato derivante da effettiva attività lavora-tiva nel periodo compreso tra il 1° gen-naio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconduci-bile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Le modalità operative per l’attuazione della disposizione saranno definite con apposito DM, mentre all’Inps viene affi-dato il consueto monitoraggio

Contributo di solidarietà (pensioni d’oro)

Per gli anni 2014, 2015 e 2016 viene intro-dotto il contributo di solidarietà per i trat-tamenti pensionistici di importo superiore a 14 volte il trattamento minimo che ope-rerà nel seguente modo:

a) riduzione del 6% per la parte di pen-sione compresa fra 14 e 20 volte il trat-tamento minimo

b) riduzione del 12% per la parte di pen-sione compresa fra 20 e 30 volte il trat-tamento minimo

c) riduzione del 18% per la parte di pen-sione oltre 30 volte il trattamento mi-nimo

Divieto di cumulo per dipendenti pubblici in pensione

I pensionati di area pubblica(ex-Inpdap) non possono ricevere da Amministrazioni ed Enti pubblici trattamenti economici on-nicomprensivi che, sommati al tratta-mento pensionistico, eccedono i 303mila euro l’anno.

Aliquote

gestione separata

Gli iscritti alla gestione separata in ragione di rapporto di Co.co.co e Co.co.pro in qualità di pensionati o assicurati ad altri fondi, pagheranno un contributo mag-giore per il 2014 e 2015:

a) l’aliquota per il 2014 sarà del 22% (an-ziché 21%);

b) l’aliquota per il 2015 sarà del 23,5% (anziché 22%)

Legge di Stabilità 2014

Detrazioni d’imposta per familiare a carico

Le detrazioni d’imposta operano con riferimento al soggetto pensionato e nel caso di titolarità di più pensioni (Inps o altri Enti), le detrazioni d’im-posta operano sull’ammontare pen-sionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità. Per l’anno 2014 l’Inps ha attribuito le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2013.

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