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iportiamo qui di seguito le prime indica-zioni sulle principali novità in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Le misure introdotte puntano ad incentivare le assunzioni, ed in particolare quelle a tempo in-determinato, agendo sul cuneo fiscale, ossia sul differenziale (attualmente assai elevato) tra quanto il datore di lavoro versa complessiva-mente a titolo di retribuzione, tasse e contributi e quanto il lavoratore effettivamente percepisce al netto.
Per ridimensionare l’incidenza di imposte, tasse e contributi previdenziali sul costo del lavoro, il legislatore è intervenuto con due diverse misure: 1. integrale deduzione dalla base imponibile IRAP del costo sostenuto per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e, per i soli datori di lavoro del settore agricolo, per quelli a tempo determi-nato stabilmente inseriti nella compagine azien-dale;
2. esonero contributivo triennale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (SOLO OTI).
Esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, c. 118-122)
L’art. 1 comma 118 della legge riconosce ai da-tori di lavoro l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori as-sunti tempo indeterminato nell’anno 2015 (1° gennaio – 31 dicembre).
L’esonero riguarda i soli contributi previdenziali (mentre è regolarmente dovuta la contribuzione assistenziale INAIL) a carico dei datori di lavoro e non può superare annualmente l’importo di 8.060 euro.
Sono esclusi dal beneficio i contratti di ap-prendistato e di lavoro domestico.
Non è possibile beneficiare dell’esonero nei seguenti casi:
– per lavoratori assunti da qualsiasi datore di la-
voro con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione;
– per lavoratori per i quali il beneficio in que-stione sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indetermi-nato;
– per lavoratori già assunti nei tre mesi prece-denti la data di entrata in vigore della legge in commento dallo stesso datore di lavoro o da società controllate o collegate.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento pre-visti dalla normativa vigente.
Il beneficio non comporta riflessi sotto il profilo delle prestazioni previdenziali in quanto nono-stante l’esonero contributivo, resta ferma l’ali-quota di computo per le prestazioni pensioni-stiche.
L’incentivo spetta anche ai datori di lavoro agri-colo, grazie anche all’azione di Confagricoltura volta a superare l’ingiustificata esclusione origi-nariamente contenuta nel disegno di legge di sta-bilità per il 2015.
Per le imprese agricole sono però previste al-cune norme particolari.
Resta fermo, anche per i datori di lavoro agri-colo, che l’assunzione deve essere a tempo inde-terminato e deve avvenire tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.
L’agevolazione – a differenza che negli altri set-tori – non è concessa per le assunzioni di lavora-tori agricoli che nel 2014 siano stati occupati a tempo indeterminato ovvero a tempo determi-nato, ed iscritti negli elenchi nominativi, per un numero di giornate di lavoro superiore a 250. Per questo siamo in attesa di indicazioni da parte delle amministrazioni competenti, deve ri-tenersi che la particolare regola che esclude l’in-centivo per le assunzioni di lavoratori agricoli che nel 2014 siano stati occupati tempo determi-nato per un numero di giornate di lavoro supe-riore a 250 sembra orientata sulla categoria degli operai agricoli, come risulta dal passo della norma in cui si fa riferimento agli “iscritti negli
elenchi nominativi” .
Il beneficio sarà riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico delle istanze, fino a ca-pienza delle risorse finanziarie stanziate (2 mi-lioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019).
Per la piena operatività della norma occorrerà dunque attendere le istruzioni dell’Istituto previdenziale che dovrà anche chiarire se l’in-centivo è cumulabile con il regime contribu-tivo vigente per i datori di lavoro operanti in zone montane e svantaggiate.
Parallelamente al beneficio descritto, il comma 121 dell’art. 1 della stessa legge prevede la sop-pressione degli incentivi destinati alle assun-zioni di disoccupati di lungo periodo o di lavo-ratori beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, previsti dall’art. 8, c. 9, della Legge 407/1990.
Con una formula decisamente discutibile, la norma stabilisce che i benefici contributivi pre-visti all’articolo 8, comma 9, della legge 29 di-cembre 1990, n. 407 “sono soppressi con riferi-mento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati de-correnti dal 1º gennaio 2015” .
Anche per questo siamo in attesa di chiarimento da parte delle amministrazioni competenti volto a stabilire se tali importanti incentivi per l’assun-
Legge di Stabilità
Importanti agevolazioni per le nuove assunzioni
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