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on l’emanazione del De-creto del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze del 26 luglio 2012, si completa il quadro normativo per il riconosci-mento dei requisiti di ruralità dei fabbricati destinati ad abitazione o all’uso strumentale all’attività agri-cola. Il Decreto dà attuazione a quanto disposto dalle precedenti normative, che avevano deman-dato a tale provvedimento l’indivi-duazione delle modalità per l’inse-rimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità, fermo restando il classamento ori-ginario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Si ricorda che le domande di varia-zione dei fabbricati già iscritti al Catasto edilizio urbano, da pre-sentare unitamente ai relativi mo-delli di autocertificazione, previsti ai sensi del D.M. del 14 settembre 2011 (G.U. n. 220 del 21/09/2011), sono dirette ad ottenere l’attribu-zione della categoria catastale A/6, classe R, per i fabbricati rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 per i fabbricati ad uso stru-mentale. In particolare, la presen-tazione delle predette domande si è resa necessaria per superare la soggettività all’ex ICI dei fabbricati rurali, per gli anni fino al 2011, dopo che la Corte di Cassazione, si era pronunciata per il riconosci-mento dei benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili, a con-dizione che per gli stessi immobili fossero riconosciute le predette ca-tegorie A/6 e D/10.

A norma dell’art. 1, c. 1 e 2 del De-creto: “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati stru-mentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali pre-

viste nel quadro generale di quali-ficazione.

Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requi-sito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10, è apposta una specifica an-notazione”.

La norma è chiara nella sua previ-sione richiedendo una specifica annotazione negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ru-ralità, indipendentemente dalla categoria attribuita all’immobile in base al “al quadro generale di qualificazione”. Di conseguenza, ai fini fiscali, per i fabbricati rurali non è più necessaria l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10 essendo rilevante l’apposizione della sud-detta annotazione, che ha lo stesso effetto dell’assegnazione delle sud-dette categorie. In breve, a far data dall’entrata in vigore del Decreto, per i fabbricati ad uso abitativo e strumentale per i quali sia stata presentata o venga presentata la domanda per il riconoscimento dei requisiti di ruralità non sa-ranno più attribuite le categorie A/6, per gli abitativi, e D/10 per gli

strumentali censibili in cate-gorie diverse (C/2, C/6, ecc.), come precedentemente pre-visto dal D.M. del 14/09/2011.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità il nuovo Decreto, come il prece-dente, stabilisce, all’art. 2, le modalità di presentazione delle domande e delle rela-tive autocertificazioni per le unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentale, censite nel Catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già acca-tastate nella categoria D/10; i modelli, di cui agli allegati A, B, e C del Decreto, devono essere pre-sentati all’Ufficio provinciale com-petente dell’Agenzia del territorio, entro il prossimo 30 settembre.

A norma dell’art. 2, c. 5 del De-creto, i fabbricati di nuova costru-zione od oggetto di intervento edi-lizio per i quali sussistono i requi-siti di ruralità sono dichiarati in ca-tasto secondo le modalità previste dal la procedura DOCFA, al le-gando le prescritte autocertifica-zioni redatte secondo i predetti modelli allegati al Decreto. L’art. 2, c. 6 del Decreto prevede, a regime, che ai soli fini della iscri-zione o cancellazione dell’annota-zione dei requisiti di ruralità per le unità immobiliari già censite che acquisiscono o perdono tali requi-siti, senza che sia modificata la ca-tegoria, la classe o gli altri dati red-dituali, deve essere presentata un’apposita istanza denominata “Richiesta di iscrizione dei requisiti di ruralità ex art. 2, c. 6, D.M. 26/07/2012”, uni tamente ad un’apposita autocertificazione, ov-vero un’analoga richiesta di cancel-lazione, entro 30 giorni da quello

in cui l’unità immobiliare ha ac-quisito o perso i requisiti, i cui mo-delli sono allegati alla predetta cir-colare dell’Agenzia del territorio. In base all’art. 4 del Decreto, gli uf-fici dell’Agenzia competenti per territorio provvedono, anche a campione, alla verifica delle auto-certificazioni allegate alle do-mande presentate ai fini del rico-noscimento della ruralità e delle ri-chieste di iscrizione o di cancella-zione, di cui al precedente para-grafo, nonché alla verifica del clas-samento e dei requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con procedura DOCFA.

L’Agenzia del territorio rende di-sponibile, inoltre, ai Comuni e all’Agenzia delle entrate, sull’appo-sito Portale, i dati relativi alle do-mande presentate, al fine di agevo-lare le attività di verifica di rispet-tiva competenza.

Ai sensi del successivo art. 5, il mancato riconoscimento del re-quisito di ruralità è accertato con provvedimento motivato del Di-rettore dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, regi-strato negli atti catastali e notifi-cato agli interessati. Il provvedi-mento è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provin-ciali, ai sensi del D.Lgs. n. 546/92.

Resta ferma la data del 30 no-vembre 2012 per dichiarare al Ca-tasto Edilizio Urbano i fabbricati rurali già censiti al Catasto terreni. I nostri Uffici sono a disposi-zione per ogni informazione in merito.

Marco Ottone

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settembre 2012

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Il 31 agosto è nata EMMA FAN-TONE di Kg. 3.080.

Ai genitori Daniela e Matteo Fantone, alla sorellina Matilde e ai nonni Pietro e Francesca Stella di Viguzzolo felicitazioni vivissime da Confagricoltura Alessandria, dalla Zona di Tor-tona e dal la Redazione de L'Aratro.

Il 16 agosto è nato GABRIELE DAURIA, primogenito di Lino e Laura, figlia dei nostri asso-ciati Guido e Lucia Gavio di Villabella di Valenza. Ai neo genitori, ai nonni e ai familiari tutti vivissime felici-tazioni da Confagricoltura Alessandria, dall’Ufficio Zona di Alessandria e dalla Reda-zione de L’Aratro.

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