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ottobre 2012

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ome già anticipato nei mesi precedenti, dal 24 ottobre 2012 le cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono risul-tare da un contratto in forma scritta; il nuovo obbligo è stato previsto dall’articolo 62 del De-creto Legge 1/2012 cosiddetto “de-creto liberalizzazioni” e dal decreto attuativo emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico ora al vaglio del Consiglio di Stato. Com’è noto, il citato art. 62 di-spone che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agri-coli ed alimentari, ad esclusione di quelli conclusi con il consuma-tore finale , devono essere obbliga-toriamente st ipulat i in forma scritta ed indicare, a pena di nul-lità, la durata, la quantità e le carat-teristiche del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento.

I contratti stipulati in violazione di tale disposto sono nulli. Il contraente che contravviene ai suddetti obblighi è inoltre sotto-posto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 20.000 a seconda del valore dei beni oggetto di cessione. Il corrispettivo pattuito nei con-tratti aventi ad oggetto la cessione

di prodotti agricoli o alimentari, deve essere versato – per le merci deteriorabili entro 30 giorni dalla consegna o dal ritiro o dalle rela-tive fatture, ed entro 60 giorni , per tutte le altre merci. Il termine per il pagamento del corrispettivo decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Per “merci deteriorabili” si inten-dono:

• prodotti agricoli, ittici e alimen-tari preconfezionati che ripor-tano una data di scadenza o un termine minimo di conserva-zione non superiore a 60 giorni; • prodotti agricoli, ittici e alimen-tari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in in-volucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; • prodotti a base di carne; • tutti i tipi di latte.

Il mancato rispetto del termine di pagamento, oltre a comportare la conseguenza civilistica del ricono-scimento degli interessi, costi-tuisce altresì a carico del debitore inadempiente un illecito ammini-strativo, punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 500.000 avuto riguardo al fattu-rato dell’azienda ed alla “recidi-vità” dei ritardi; inoltre nelle rela-zioni commerciali fra operatori economici – ivi compresi i con-tratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli di cui sopra – è vietato imporre condizioni in-giustificatamente gravose e condi-zioni extracontrattuali retroattive, applicare condizioni oggettiva-mente diverse per prestazioni equivalenti e subordinare la con-clusione o l’esecuzione di contratti o la regolarità (ovvero continuità) di relazioni commerciali alla ese-

cuzione di prestazioni che non siano connesse all’oggetto dei con-tratti o delle relazioni commer-ciali.

La violazione di queste condizioni configura un illecito amministra-tivo punito con la sanzione da euro 516 e euro 3.000 sulla base del be-neficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato gli indicati di-vieti.

Non costituiscono cessioni ex art. 62, e dunque non sono soggette agli obblighi di forma ivi indicati: • i conferimenti di prodotti agri-coli ed alimentari effettuati dagli imprenditori agricoli alle coope-rative agricole, se soci delle coo-perative stesse;

• i conferimenti degli stessi pro-dotti effettuati dagli imprendi-tori agricoli alle Organizzazioni dei produttori (ex D.Lgs. n. 102/2005), se soci della O.P. Sono altresì esclusi le consegne di prodotti agricoli ed alimentari “istantanee” ovvero quelle in cui la consegna del prodotto ed il paga-mento del corrispettivo pattuito avvengono contestualmente. Una importante precisazione del Decreto stabilisce che l’assolvi-mento dell’obbligo della forma scritta può essere assolto con docu-menti considerati equipollenti al

contratto di cessione in forma scritta come per esempio: a) gli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla con-segna di prodotti, purché in tali documenti siano comunque in-dicati la durata, quantità e qua-lità del prodotto, corrispettivo, modalità di consegna e di paga-mento;

b) documenti di trasporto o di consegna, ed anche le fatture, purché riportanti i suddetti ele-ment i essenzial i (qual i tà e quantità del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di paga-mento) sui quali venga apposta la seguente dicitura: “ Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modifi-cazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ”;

c) scambi di comunicazioni e con-trattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Ita-liana, eseguiti su basi contrat-tuali generate dalla regolamenta-zione vigente e contenenti anche essi gli elementi essenziali di cui all’art. 62.

Sarà nostra cura fornire eventuali modifiche e novità per il corretto assolvimento di tale obbligo.

Marco Ottone

In arrivo l’obbligo dei contratti scritti per la cessione dei prodotti agricoli

Rinnovo Posta Elettronica Certificata (PEC)

S

i ricorda che a far data dal 29 novembre 2011 tutte le società iscritte al registro imprese tenuto presso la competente Camera di commercio hanno l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PeC.

Occorre pertanto, al fine di mantenere valida la PeC attribuita, corri-spondere a Infocert il corrispettivo richiesto per il rinnovo annuale.

Gli associati sono pregati di recarsi presso gli Uffici Zona o Giulia Campi entro 20 giorni prima della scadenza.

M.O. e R.S.

Accatastamento fabbricati rurali

Entro il 30 novembre 2012 scatta l’ob-bligo previsto dal Decreto Monti di provve-dere all’accatastamento presso l’Agenzia del Territorio di tutti i fabbricati rurali an-cora presenti al catasto terreni al fine del-l’attribuzione della rendita effettiva per il pagamento dell’IMU.

Per eventuali informazioni rivol-gersi agli Uffici Zona.

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