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ottobre 2012

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È

nato LegalMedia, l’organismo di media-zione di Confagricoltura, che è stato co-stituito al fine di offrire agli associati, alle imprese ed ai cittadini un ulteriore servizio. La società LegalMedia – Organismo di media-zione società a responsabilità limitata è stato iscritto recentemente, con disposizione del Mi-nistero della Giustizia, al Registro degli Orga-nismi abilitati a svolgere la mediazione. L’istituto della mediazione, cui si fa ricorso sempre più spesso, è disciplinato dal Dlg n. 28/2010 (e dal Dm del ministero della Giustizia 180/2010) e ha come caratteristica la terzietà e l’imparzialità del soggetto cui viene affidata. Questa nuova società di Confagricoltura, che at-tualmente ha aperto 27 strutture su tutto il terri-torio nazionale presso le sedi provinciali e regio-nali, si avvale di 31mediatori esperti appartenenti a diversi ambiti professionali, in modo da assicu-rare competenza, esperienza e imparzialità. L’Organizzazione agricola intende a livello ita-liano ampliare il territorio di operatività del-l’Organismo aprendo nuove sedi e convenzio-nandosi con altri mediatori.

Anche la sede di Confagricoltura Alessandria ha

aderito al servizio e ha aperto fin da ora un uf-ficio provinciale in Via Trotti, 122 dove è opera-tivo il mediatore Avv. Martina Passantino .

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto. LegalMedia promuove un sistema alternativo al con-tenzioso giudiziale per la risoluzione delle contro-versie civili e commerciali – afferma il presidente di Confagricoltura Alessandria Gian Paolo Co-scia - È un Organismo di conciliazione imparziale che offre i suoi servizi per la risoluzione in maniera rapida ed efficace dei conflitti, assicurando compe-tenza, professionalità e trasparenza”.

Il mediatore assiste, coadiuva, affianca gli inte-ressati, per raggiungere un accordo che eviti il ri-corso ad un contenzioso giudiziale. Di fatto il mediatore non decide chi ha torto e chi ha ra-gione, non favorisce l’una o l’altra parte, ma si

attiva per l’individuazione di soluzioni soddi-sfacenti per entrambi.

Prima di procedere in via giudiziaria, è obbliga-torio ricorrere alla mediazione per le contro-versie inerenti le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabi-lità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, con-tratti assicurativi, bancari e finanziari. E il direttore Valter Parodi commenta: “Sono nu-merosi i vantaggi che la mediazione comporta, tra questi la riduzione dei costi, grazie anche alla rapi-dità del procedimento, la cui durata non può essere superiore ai quattro mesi”.

È possibile contattare LegalMedia presso Con-fagricoltura Alessandria telefonando tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 al numero 0131 43151-2 oppure consultare il sito internet www.con-fagricolturalessandria.it

LegalMedia, il nuovo organismo di mediazione di Confagricoltura

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uesta riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause. La mediazione è l’attività professio-nale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un ac-cordo amichevole per la composi-zione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore

Il mediatore è la persona o le per-sone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la media-zione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destina-tari del servizio medesimo. Il me-diatore è un professionista con re-quisiti di terzietà. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Il registro degli organismi di mediazione

La mediazione può svolger s i presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di media-zione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del re-golamento interno di cui sono do-

tati, approvato dal Ministero della giustizia.

Tipi di mediazione

La mediazione può essere: - facoltativa, e cioé scelta dalle parti

- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, in-vita le stesse a tentare la media-zione

- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

Mediazione obbligatoria

Dal 21 marzo 2011 la media-zione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: • diritti reali (distanze nelle costru-zioni, usufrutto e servitù di pas-

saggio, ecc.) • divisione

• successioni ereditarie • patti di famiglia • locazione • comodato • affitto di aziende

• risarcimento danni da responsa-bilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Dal 20 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria anche per: • controversie in materia di condo-minio

• risarcimento del danno deri-vante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Provvedimenti giudiziali urgenti

Anche nei casi di mediazione ob-bligatoria è sempre possibile ri-chiedere al giudice i provvedi-menti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

Procedimento di mediazione

• La mediazione si introduce con una semplice domanda all’orga-nismo, contenente l’indicazione del l ’organismo invest i to, del le parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni

• Le parti possono scegliere libe-ramente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e co-municata alla controparte la prima domanda

• Una volta avviata la media-zione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composi-zione amichevole della contro-versia

• L’accordo raggiunto con la col-laborazione del mediatore è omo-logato dal giudice e diventa esecu-tivo

• Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno • In caso di insuccesso della me-diazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la

La mediazione civile e commerciale

– GLOSSARIO –

La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

Pagine a cura di Rossana Sparacino

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