Salvaguardia per chi matura i requisiti a fine 2011

02/01/2012

L’art. 24, comma 3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in corso di conversione, dispone quanto segue: il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del predetto decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
Per questi lavoratori, quindi, tutto resta immutato e si va in pensione con le regole preesistenti. L’Inps ha precisato che anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all’accesso ed alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.