Liquami: proroga dell’inizio del periodo di divieto

11/11/2013

La normativa regionale che regola l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici stabilisce specifici periodi di divieto invernali, diversificati a seconda del tipo di effluente e della zona (se inserita nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola – ZVN - oppure al di fuori di queste) ove si effettua la distribuzione.
Nelle ZVN è stato fissato il divieto dal 15 novembre fino al 15 febbraio dell’anno successivo, per una durata minima di 90 giorni, per i liquami zootecnici distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops), oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.
Sempre nelle ZVN il divieto di distribuire materiali assimilati ai liquami, quali i liquidi di sgrondo dei materiali palabili e dei foraggi insilati, le deiezioni avicunicole non mescolate a lettiera, le frazioni non palabili risultanti dal trattamento dei reflui zootecnici (compresa la separazione solido/liquido), le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ad effluenti zootecnici e destinate ad utilizzo agronomico inizia il 1 novembre e termina il 28 febbraio dell’anno dopo, per una durata minima di 120 giorni. Questo divieto si applica anche al digestato assimilato al liquame zootecnico.
Visto l’andamento meteorologico del 2013, che ha provocato ritardi di semina delle colture primaverili con i conseguenti ritardi nelle operazioni di raccolta che si sono ulteriormente protratte a causa del tempo di questo inizio autunno, abbiamo chiesto alla Regione di spostare la data di inizio del divieto di distribuzione sul terreno di tutti i liquami, anche degli effluenti assimilati ai liquami.
In questi giorni la Giunta regionale sta discutendo sulla nostra richiesta di proroga: abbiamo motivo di ritenere che verrà approvato il posticipo dell’inizio del periodo di divieto dal 15 novembre al 1° dicembre per i soli liquami zootecnici distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.
Il fondamento normativo di questa decisione è legato al mantenimento del numero minimo di giorni di divieto invernale (90 per i liquami zootecnici) invariato.
Invece, purtroppo, nonostante ripetute e pressanti richieste, non verrà modificato l’inizio del periodo di divieto degli effluenti assimilati ai liquami, tra i quali dobbiamo annoverare il digestato derivante da impianti di biogas, che in ogni condizione di esercizio consentano il rispetto della prevalenza degli effluenti zootecnici sulle biomasse agricole. Per questi materiali il periodo non verrà prorogato perché la normativa regionale prevede uno stop alle distribuzioni nel periodo invernale di 120 giorni: pertanto le date di inizio del 1 novembre e di termine del periodo di divieto del 28 febbraio sono confermate. Al momento di mandare in stampa il giornale la Giunta Regionale non ha ancora deliberato lo spostamento al 1 dicembre dell’inizio del divieto di spandimento dei liquami zootecnici, perché questa decisione dovrebbe essere approvata nella seduta di lunedì 11 novembre e resa immediatamente eseguibile (qualora approvata). Si invitano, quindi, gli allevatori a contattare i nostri uffici per la conferma della delibera regionale che verrà pubblicata tempestivamente sul nostro sito internet www.confagricolturalessandria. it
Per riassumere i divieti operativi in caso di approvazione regionale ed esclusivamente per la stagione 2013/2014, si rimanda alla tabella che trovate qui riportata.
Occorre precisare che le aziende aderenti alle misure agroambientali devono rispettare i più restrittivi divieti quantitativi e temporali previsti dalle norme tecniche regionali.
Infine si ricorda che letami e liquami devono essere interrati simultaneamente allo spandimento o entro il giorno successivo alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura.

Marco Visca