Istanza per la quarta salvaguardia entro febbraio 2014

05/12/2013

Il D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013, dispone alcune modifiche alle precedenti normative a favore dei lavoratori salvaguardati che di fatto estendono ad altri lavoratori la possibilità di accedere ai trattamenti pensionistici con i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011.
In particolare l’art. 11 estende la salvaguardia a 6.500 lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, e che realizzino le seguenti condizioni:
• cessazione del rapporto di lavoro avvenuta tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011
• possibilità di rioccupazione dopo la cessazione, con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato e sempre nel limite reddituale di 7.500 € annui lordi
• decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015
L’istanza relativa alla quarta salvaguardia deve essere presentata entro il 26 febbraio 2014 alla DTL nella quale ricade la residenza dell’interessato.
Si ricorda che la presentazione dell’istanza e l’eventuale accoglimento da parte della DTL non produce alcun riconoscimento circa la possibilità di andare in pensione con i requisiti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2011. Il riconoscimento per l’ammissione al beneficio è sempre subordinato al monitoraggio e alle specifiche comunicazioni di competenza dell’Inps.