Decreto 25 novembre 2008 - Fondo Rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.

14/05/2009
Si informa che in data 21 aprile 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 25 novembre 2008 del ministero dell’Ambiente, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti, a sostegno di misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto (1997). Si ricorda, infatti, che nel 2002, con la Legge n. 120, l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto che ha come obiettivo una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera (in particolare che le emissioni di CO2 nel quinquennio 2008-2012, siano in media inferiori del 6,5% rispetto ai valori del 1990). Successivamente, il Governo italiano ha previsto una serie di iniziative finalizzate al rispetto degli accordi internazionali sulla lotta ai cambiamenti climatici, tra cui l’istituzione del Fondo di Kyoto (commi 1110-1115 della legge 27 dicembre 2007, n. 296 e successive modifiche). Con il decreto 25 novembre 2008 (decreto che doveva essere emanato nel marzo 2008 secondo quanto previsto dal comma 1111 della finanziaria 2007) viene regolamentato l’accesso ai finanziamenti a tasso d’interesse agevolato (che dovrà essere individuato dal Ministero dell’Economia) per la realizzazione di misure finalizzate alla riduzione dei consumi di carburanti fossili a favore delle fonti energetiche rinnovabili; per l’attuazione di dettaglio del decreto (emanazione bandi) occorre però attendere l’emanazione (entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto e cioè entro il 20 giugno p.v. ) della circolare applicativa che il MATTM, di concerto con il MSE, adotterà, d’intesa con la CDP Spa (Cassa Depositi e Presiti). In particolare saranno finanziate le seguenti misure: a) “Misura microcogenerazione diffusa”: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2007), alimentati a gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi , biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa (solida, liquida, gassosa); b) “Misura rinnovabili”: installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore; c) “Misura motori elettrici”: sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza; d) “Misura usi finali”: risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia; e) “Misura protossido di azoto”: eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura; f) “Misura ricerca”: progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra. Le risorse assegnate alle diverse misure, che al 2009 ammontano a 600 milioni di euro ai quali si aggiungeranno poi le rate di rimborso degli stessi finanziamenti agevolati, saranno utilizzate secondo cicli di programmazione annuale. Con il decreto 25 novembre 2008 sono state assegnate le risorse relative alla prima annualità (200 milioni di euro), ripartite per singola misura e per territorio, sulla base del numero di abitanti e dei consumi energetici, così come di seguito indicato: a) “Misura microcogenerazione diffusa”: 25 milioni di euro, di cui al Nord (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano) il 40%, al Centro (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo) il 25% e al Sud (Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) il 35%; b) “Misura rinnovabili”: 10 milioni di euro, di cui al Nord il 35%, al Centro il 25% e al Sud il 40%; c) “Misura motori elettrici”: 15 milioni di euro per l’intero territorio nazionale; d) “Misura usi finali”: 130 milioni di euro, di cui al Nord il 40%, al Centro il 20% e al Sud il 40%; e) “Misura protossido di azoto”: 5 milioni di euro per l’intero territorio nazionale; f) “Misura ricerca”: 5 milioni di euro per l’intero territorio nazionale; g) “Misura gestione forestale sostenibile”: 10 milioni di euro per l’intero territorio nazionale. Si evidenzia che possono accedere ai finanziamenti esclusivamente i nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente al 22 aprile 2009 (data di entrata in vigore del decreto). Gli investimenti agevolabili, ad esclusione di quelli riferiti alla “Misura ricerca” e alla “Misura gestione forestale sostenibile”, devono possedere le seguenti caratteristiche: a) “Misura microcogenerazione diffusa”: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa; b) “Misura rinnovabili”: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l’utilizzo di singola fonte rinnovabile: 1. impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp 2. impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kWp e 200 kWp; 3. impianti solari termici con superficie di apertura non superiore a 200 m2; 4. impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt; 5. impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp. c) “Misura motori elettrici”: sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad alta efficienza; d) “Misura usi finali”: sono ammessi investimenti per singolo intervento: 1) sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati; 2): I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell’impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici; II) per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt; III) impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida , biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in cocombustione gas naturale-biomassa; e) “Misura protossido di azoto”: sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali. Per quanto riguarda la determinazione della spesa ammissibile alle agevolazioni, a questa concorrono i costi di progettazione, degli studi di fattibilità, delle apparecchiature comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti, delle infrastrutture comprese le opere edili, di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della “Misura usi finali”, i costi strettamente necessari al montaggio ed assemblaggio delle tecnologie installabili, quelli di installazione, compresi l’avviamento ed il collaudo. Sono invece esclusi i costi di esercizio (personale, combustibili e manutenzione ordinaria, ecc.). Per ogni tipologia di investimento il decreto fissa poi dei massimali di spesa finanziabile che vengono determinati mediante tre parametri: il primo è il costo unitario massimo ammissibile vale a dire il costo di investimenti di base (ad es. costo/kw installato in un impianto fotovoltaico, costo di un motore elettrico, ecc.) indicati nell’allegato D, il secondo parametro è la percentuale di agevolazione che va applicata sul totale generale dei costi ammissibili (ad es. sul costo di 1 kw di fotovoltaico installato, per la potenza dell’impianto) il cui valore è funzione della natura del beneficiario (90% per i soggetti pubblici e 70% per gli altri soggetti), infine c’è il massimale del finanziamento agevolato che rappresenta l’importo massimo dell’agevolazione prevista per uno specifico investimento. Così come indicato all’art. 10 del decreto, questo è fissato per ogni misura (nel caso della microcogenerazione diffusa è determinato moltiplicando la potenza nominale dell’impianto per il costo unitario massimo ammissibile per la percentuale di agevolazione). L’agevolazione spettante ad un beneficiario per la realizzazione di un progetto, al netto dell’IVA, viene pertanto determinata come il valore minimo tra: – il massimale di finanziamento agevolato; – il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili; – il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto. Inoltre, il valore ottenuto potrebbe non essere finanziato integralmente qualora il beneficiario sia un’impresa, in tal caso, infatti, vige il Regolamento (CE) n. 1998/2006 (de minimis) che fissa un massimale indipendentemente dalla determinazione dell’agevolazione come sopra indicata. Per quanto riguarda la tipologia di soggetti aventi diritto alle agevolazioni del presente decreto, essi sono, in generale, le ESCo (Società di servizi energetici), le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel settore dei servizi, comunque soggette all’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale che societaria, le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici ed i condomini. Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa, alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare già iscritta nel registro delle imprese, dovrà trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non dovrà essere sottoposta a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata, e se soggetto obbligato, dovrà aver depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci su base annuale. Dei soggetti sopra riportati, inoltre, non tutti possono accedere indifferentemente alle diverse misure; per quanto riguarda, ad esempio, le imprese agricole, queste hanno accesso a tutte le misure ad eccezione della gestione forestale sostenibile (limitata alle Regioni o Province autonome); per le imprese agricole il finanziamento è considerarsi al netto dell’IVA. Il decreto stabilisce che le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni di carattere comunitario, nazionale e regionale, entro le intensità di aiuto massime consentite dall’unione europea, facendo salvo però quanto stabilito dal comma 152 dell’art. 2 della legge 244/07 (finanziaria 2008) in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e cioè che gli incentivi alla produzione (tariffa omnicomprensiva e certificato verde) non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, fermo restando le norme vigenti sulle singoli fonti rinnovabili. Si ricorda difatti che per il solare fotovoltaico, il decreto ministeriale 19/02/07 consente la cumulabilità nel limite del 20% del valore dell’investimento, per le biomasse da filiera la legge 222/07, riconosce la possibilità di cumulare gli incentivi nella misura massima del 40%. Ciò detto, mentre per il solare fotovoltaico la cumulabilità è stata operativa a partire dall’emanazione del DM 19/02/07, per le biomasse da filiera occorre attendere la completa attuazione della legge 222/07, della legge 244/07 ed in particolare dell’emanazione del decreto tracciabilità richiamato anche dal decreto 18 dicembre 2008 che ha confermato la cumulabilità; problema che potrebbe essere superato più rapidamente anche tramite interpretazioni da parte del GSE o in modo risolutivo con le più volte annunciate modifiche legislative del sistema di incentivazione per le biomasse. Per quanto riguarda la richiesta delle agevolazioni, questa dovrà essere inoltrata alla CDP mediante i modelli allegati al decreto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’emanazione della circolare del MATTM-MSE e fino al centotrentacinquesimo giorno; si evidenzia che è possibile inoltrare una sola domanda per misura o per sistema integrato (investimento che contempla più interventi su uno stesso sito). Le domande saranno registrate dalla CDP in ordine cronologico. Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa, la domanda deve essere corredata da una valutazione di affidabilità economico-finanziaria del beneficiario e del progetto, effettuata da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 01/09/1993, n. 385. La domande verranno prima sottoposte ad una istruttoria preliminare per verificarne l’ammissibilità, poi ad una istruttoria tecnica ed, infine, ad una istruttoria economico-finanziaria. A conclusione dell’istruttoria la CDP invierà l’elenco delle domande ammissibili al MATTM che poi emanerà un decreto di approvazione delle agevolazioni che sarà trasmesso alla CDP e poi notificato ai beneficiari. Il finanziamento agevolato riconosciuto avrà una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, con rate semestrali, costanti e posticipate. Nella circolare di cui sopra, sarà poi indicato il regime della garanzie da prestare. Entro 15 giorni dal perfezionamento del contratto di finanziamento, la CDP erogherà il 25% delle agevolazioni, il restante 75% verrà erogato per stati di avanzamento lavori non inferiori al 25% del finanziamento ed a saldo. Il decreto, infine, disciplina i casi di decadenza o revoca delle agevolazioni concesse, le varianti ammesse in corso d’opera, le variazioni di titolarità del progetto, le verifiche ed i controlli nell’arco della realizzazione dell’investimento. Allegati al decreto ci sono i moduli per la domanda delle agevolazioni differenziate per tipologia di beneficiario (si segnala che il modulo a2 relativo alle imprese è stato modificato con una comunicazione del MATTM pubblicata nella G.U. del 11/05/09), l’elenco delle prescrizioni minime per misura, la tabella costi unitari massimi ammissibili, la tabella costi ammissibili e la dichiarazione “de minimis”. Nel sottolineare a livello generale la positività del provvedimento, che con più di un anno di ritardo sblocca i fondi di Kyoto, va segnalata la necessità di approfondire una serie di aspetti che rischiano di escludere la maggior parte delle aziende agricole dai finanziamenti. In particolare ci si riferisce alla cumulabilità degli incentivi, all’avere limitato gli interventi per la forestazione al settore pubblico e l’aver previsto tra i requisiti di accesso ai finanziamenti che le imprese beneficiarie si trovino in regime di contabilità ordinaria. Tali criticità sono state segnalate al Ministero dell’Ambiente. Rimanendo a disposizione per ulteriori approfondimenti, si porgono cordiali saluti. Donato Rotundo Responsabile dell’Area