In breve del 1 Marzo 2013

01/03/2013

Deroghe alla condizionalità, le regole per l’analisi dei terreni
Lo standard di condizionalità 2.2 (avvicendamento colturale) prevede che la coltivazione di un cereale, fatte salve le deroghe previste per la risicoltura e le aree montane, si possa protrarre oltre il quinquennio a condizione che si dimostri per mezzo di analisi del suolo il mantenimento del livello di sostanza organica, oppure, in alternativa, che si adottino pratiche agronomiche atte ad assicurare il conseguimento di tale obiettivo.

Come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1250 del 19/12/2012, qualora si scelga di dimostrare per mezzo di analisi il mantenimento della sostanza organica del suolo, i prelievi di campioni devono essere effettuati rispettivamente:

- una volta durante il quinquennio 2008-2012 in cui è consentita la monosuccessione. Si considerano riferiti a tale periodo anche i campionamenti effettuati nei primi due mesi del 2013;

- a partire dal 2013, negli stessi appezzamenti in cui è stato effettuato il primo prelievo, dopo il raccolto del cereale ed entro il 31/12 di ogni anno del “periodo di deroga” in cui la monosuccessione si protrae.

E’ richiesta almeno un’analisi per ogni coltura in monosuccessione; l’appezzamento o gli appezzamenti prescelti devono essere rappresentativi delle superfici interessate dalla monosuccessione. Il rispetto delle scadenze per i prelievi di terreno è attestato dai risultati delle analisi o dalle ricevute rilasciate dai laboratori al momento della ricezione dei campioni.

Gli agricoltori che hanno scelto questa modalità di accesso alla deroga, qualora non dispongano ancora degli esiti analitici relativi il quinquennio 2008-2012, devono quindi prelevare entro il 28 febbraio i campioni di terreno da sottoporre ad analisi, in modo che i livelli di sostanza organica che saranno riscontrati possano essere assunti come riferimento per le analisi da effettuarsi nel periodo di deroga. I tecnici dell’Unione sono a disposizione degli interessati.

Contratti di filiera e di distretto
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la circolare del 20 dicembre 2012 recante le caratteristiche, le modalità e le forme di presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto ai sensi del Decreto ministeriale 22 novembre 2007.

Le domande possono essere presentate dal 1 aprile 2013 e il sistema agevolativo è applicato a sportello. Le spese ammissibili ed i limiti agli investimenti sono quelli stabiliti dal Decreto ministeriale 21 aprile 2008 come modificato del Decreto ministeriale 17 febbraio 2009 .

Il piano degli investimenti previsto dal contratto di filiera o di distretto deve comprendere almeno una quota del 50% di spese per aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli) e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L’importo complessivo degli investimenti ammissibili deve essere compreso tra i 5 ed i 50 milioni di euro. Il finanziamento si compone di una quota di finanziamento agevolato e di una quota di finanziamento bancario ordinario che deve avere pari durata e almeno pari importo rispetto all’agevolato.

La normativa e la modulistica è reperibile sul sito MIPAAF all’indirizzo:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5869