Pensione di vecchiaia: salva la deroga dei 15 anni di contributi

07/03/2013

L’ Inps, ottenuto il via libera dal Ministero del Lavoro, ha modificato l’interpretazione restrittiva esposta precedentemente secondo la quale il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012 si consegue in presenza di una anzianità contributiva minima pari a 20 anni e riconosce ancora valide le deroghe, contenute nel d. lg. 503/1992 (la cosiddettaRiformaAmato), che disciplinano l’accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.Le situazioni in cui possono essere applicate le deroghe per andare in pensione con i 15 annisono le seguenti:• soggetti che hanno maturato 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992;• soggetti che sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 31 dicembre 1992, indipendentemente dal fatto di avere versato o meno detta contribuzione;• soggetti con anzianità assicurativa pari ad almeno 25 anni, con almeno 10 anni di occupazione per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;• soggetti chepossonofar valere al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti contributivi ed assicurativi previsti dal d.lg. 503/1992: pertanto questi sono ridotti fino al limite minimo dei 15 anni.
L’Inpsspecifica altresì che nei confronti delle categorie di lavoratori che andranno in pensione di vecchiaia con i 15 anni di contributi dal 2012 in poi:• si applicano i nuovi requisiti anagrafici previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto;• si applicano gli incrementi derivanti dalla speranza di vita;• non si applica la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddetta finestra mobile).