Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina sono concesse in via esclusiva

26/01/2015

La richiesta dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina (applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa) esclude la possibilità di usufruire di altre agevolazioni previste in via subordinata. È questa la conclusione cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 100/ E del 17/11/2014.
Il chiarimento è avvenuto a seguito dell’istanza di interpello con la quale un acquirente chiedeva di conoscere se in caso di decadenza dall’agevolazione principale fosse possibile ottenere una delle agevolazioni richieste in via subordinata.
Nel caso in esame, l’acquirente aveva acquistato la proprietà di alcuni terreni agricoli e delle relative pertinenze richiedendo e ottenendo le agevolazioni tributarie previste a favore della piccola proprietà contadina previste all’art. 2 comma 4 bis del dl 194/2009 convertito in legge 25/2010 pagamento della sola imposta catastale dell’uno per cento.
Nello stesso atto in via subordinata il medesimo acquirente aveva richiesto le agevolazioni previste a favore degli imprenditori agricoli professonali iscritti nella gestione previdenziale sulla base dell’articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 99/2004 (una richiesta che era coincidente negli effetti con la precedente) e in via di ulteriore subordine le agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali (ovvero imposta di registro con aliquota pari all’8% imposta ipotecaria con aliquota del 2% e imposta catastale pari all’1%) in base alla nota 1 della tariffa allegato A al Dpr n. 131/1986 (questa agevolazione è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2014).
La mancata coltivazione dei terreni acquistati con le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina ha causato la decadenza dall’agevolazione principale con la conseguente notifica dell’avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte.
L’Agenzia delle Entrate citando un consolidato orientamento della corte di cassazione (Cassazione 14601/2003, Cassazione 6159/2013, Cassazione 8409/2013, Cassazione 1259/2014), ha precisato che la possibilità di usufruire di una agevolazione fiscale richiesta in via subordinata in un atto non è ammessa poiché “ i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto”.
La risoluzione afferma chiaramente che il consolidato orientamento della corte di cassazione consente di superare quanto previsto dalla circolare 23 maggio 2007 n. 32 della stessa Agenzia laddove si affermava che il regime fiscale concesso agli imprenditori agricoli professionali potesse essere riconosciuto se richiesto in via subordinata ai benefici spettanti in qualità di coltivatori diretti, fermo restando i requisiti previsti dalla legge.
Quindi l’agenzia delle Entrate cambia percorso in quanto erano frequenti i casi in cui in presenza di decadenza dai benefici per l’acquisto dei terreni agricoli con il pagamento della sola imposta catastale dell’uno per cento si ripiegava sulla tassazione intermedia dell’8% oltre alla imposta ipotecaria del 2% e catastale dell’uno per cento.
Per tanto si raccomandano gli associati interesssati che al momento della stipula dell’atto notarile di compravendita, l’agevolazione da invocare deve essere una senza possibilità di invocare altre in subordine; ne consegue che nell’ipotesi di decadenza dai benefici invocati vi è solo la tassazione piena pari al 12% - art. 10 D.L.gs n. 23/2011.

Mario Rendina