Convenzione INAIL - INPS

27/04/2015

È stata stipulata tra INPS ed INAIL una nuova Convenzione, con la quale si è provveduto ad aggiornare quella sottoscritta nel 2008, con lo scopo di semplificare e velocizzare gli adempimenti legati alla erogazione delle rispettive prestazioni economiche nei casi di dubbia competenza. Con circolare congiunta del 2 aprile 2015 gli Istituti hanno provveduto a rendere noti i contenuti della nuova Convenzione, che sostanzialmente non si discostano da quelli in precedenza concordati. È, infatti, ribadito il diverso ruolo svolto dai due Istituti. In particolare rimane in capo all’INAIL il compito di accertare il nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni; spetta, invece, all’INPS la rilevazione degli eventi di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza INAIL, l’integrazione della documentazione e la valutazione circa la grave carenza delle motivazioni di reiezione dei casi da parte dell’INAIL. È confermata, inoltre, la non applicabilità della Convenzione ai casi di malattia professionale “non tabellata”, che, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, sono da considerarsi sempre come “malattia comune”, fino a quando il lavoratore non dimostri l’esistenza di un rapporto di causa-effetto (nesso eziologico) con l’attività lavorativa.
Gli altri elementi di novità riguardano:
• le modalità e la tempistica per la verifica della sussistenza del requisito assicurativo da parte dell’Inps, prevedendo la sospensione dell’erogazione delle prestazioni economiche a titolo di anticipazione al lavoratore, sino alla conferma della tutela previdenziale della malattia;

• fino alla assunzione definitiva del caso, le anticipazioni delle somme spettanti al lavoratore avviengono con modalità diverse tra i due Istituti; se la denuncia/certificato dell’assicurato dovesse pervenire all’INAIL, sarà erogata un’anticipazione pari al 50% dell’indennità di temporanea; se, invece, a ricevere la denuncia/certificato fosse l’INPS, la prestazione economica sarà pari alla indennità di malattia;

• nel caso di fatto doloso o colposo di un terzo responsabile, l’Istituto che riceve per primo la denuncia/certificato è obbligato ad avviare l’azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile anche in nome e per conto dell’altro Istituto;

• al fine di garantire la protezione dei dati personali e sensibili trattati, sono state individuate specifiche misure di sicurezza; in particolare è stato previsto che tutte le comunicazioni tra i due istituti avvengano esclusivamente via PEC;

• la nuova convenzione ha validità triennale e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione.

Per tutti gli altri aspetti, come detto, la nuova Convenzione conferma quanto già concordato in quella sottoscritta nel 2008.