Rivalutazione delle pensioni 2012-2013

03/11/2016

Com’è noto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 24 c. 25 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Riforma Fornero) nella parte in cui limitava l’applicazione della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo (T.M. 2012 = euro 468,35 – T.M. 2013 = euro 481). Il Governo, con il D.L. n. 65/2015, convertito in L. 109/2015, è immediatamente intervenuto per porre rimedio a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale, prevedendo il riconoscimento della perequazione automatica 2012 e 2013 in misura parziale per i trattamenti pensionistici di importo tra tre e cinque volte il T.M., ed escludendo qualsiasi adeguamento per le pensioni di importo superiore a sei volte il T.M. Come è evidente tale tipo di soluzione ha solo parzialmente soddisfatto l’immensa platea dei pensionati. Quei pensionati ai quali non è stata riconosciuta alcuna rivalutazione, così come coloro che hanno ricevuto un adeguamento parziale della pensione a seguito del D.L. n.65/2015, possono presentare alla sede INPS competente – entro dicembre 2016 – domanda di ricostituzione documentale della pensione ai soli fini di interrompere i termini di prescrizione quinquennale, considerato che è stata già sollevata questione di incostituzionalità e che la Suprema Corte si pronuncerà in merito alla legittimità di quanto stabilito dal D.L. 65/2015. Nessuna domanda di ricostituzione della pensione deve essere presentata invece da quei pensionati che nel 2012 avevano un importo di pensione complessivo inferiore a tre volte il T.M. (euro 1.405,05 = 468,35 x 3) e che hanno già percepito la dovuta rivalutazione per gli anni 2012 e 2013.