Donne vittime di violenza: indennità di congedo retribuito

02/05/2016

Il D.Lgs n. 80 del 15 giugno 2015 contenente Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, c. 8 e 9, della L. 183/2014, all’art. 24 disciplina il congedo per le donne vittime di violenze in genere.
La disposizione è stata prevista in via sperimentale per l’anno 2015 ed estesa con il D.Lgs n. 148/2015 anche agli anni successivi.
Con la circolare in oggetto, l’INPS fornisce una dettagliata esposizione applicativa della nuova normativa e della quale in sintesi si evidenziano di seguito gli aspetti di rilievo per la nostra attività di Patronato:
1) Il congedo in quanto vittime di violenza si rivolge:
– alle lavoratrici del settore privato (indennizzo più contribuzione figurativa);
– alle lavoratrici del settore pubblico (indennizzo più contribuzione figurativa);
– alle lavoratrici con rapporto co.co.co. (sospensione del rapporto senza alcun indennizzo)
Il congedo non si applica alle lavoratrici del settore domestico.
2) Condizioni per avere diritto al congedo sono:
– avere un rapporto di lavoro in corso con obbligo di prestare attività lavorativa;
– essere inserite nei percorsi debitamente certificati dei servizi sociali del comune di residenza, dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
3) Durata del congedo:
– il congedo spetta per un periodo massimo di tre mesi da intendersi equivalenti a 90 giornate di effettivo lavoro (non si contano i sabati non lavorati, i giorni festivi non lavorati, i periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, le pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale);
– i tre mesi di congedo possono essere fruiti entro tre anni, da intendersi dall’inizio del percorso di protezione.
4) Fruizione del congedo:
Il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria.
In materia i CCNL possono anche fissare una delle due modalità di fruibilità del congedo.
5) Pagamento dell’indennità:
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro secondo le regole dell’indennità di maturità, mentre è pagata direttamente dall’INPS per le operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine e a prestazione.
6) Adempimenti della lavoratrice:
– preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
– indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
– consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione;
– presentare domanda all’INPS, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite prima dell’inizio del congedo per le necessarie verifiche).
7) Contribuzione figurativa:
I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.