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Il controvalore dei titoli Pac come parametro di determinazione del canone di affitto


10/06/2021

Con una recente sentenza il Tribunale di Pavia, Sezione Specializzata Agraria, riconosce espressamente la possibilità delle parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, di utilizzare il controvalore dei titoli Pac come parametro di determinazione del canone di affitto di fondi rustici. Tuttavia, l’ammissibilità di una tale clausola è limitata alla quota canone “diritti di aiuto” al netto del “greening”.
Il Tribunale è dell’avviso che la previsione contrattuale non si presenti come incompatibile con gli scopi dei sussidi in questione, che sono, nella sostanza, diretti ad aiutare l’agricoltore nel finanziamento dei costi della propria attività attraverso l’erogazione, sia pure condizionata, di contributi “a fondo perduto”; tali costi comprendono non solo quelli necessari per la coltivazione in senso stretto ma anche quelli indotti dalla necessità di acquisire in godimento fondi sui quali praticare la relativa attività. Naturalmente, il canone così computato dovrà essere congruo avuto riguardo all’effettivo valore di affitto dei terreni medesimi, per assicurare che sia garantito l’equilibrio tra le rispettive prestazioni. Tuttavia, quanto sopra rilevato, aggiunge ancora il Collegio, non può essere ritenuto valido anche per quanto riguarda la componente degli aiuti consistente nel cd “greening” (letteralmente “inverdimento”). L’art. 43 del Reg. UE 1307/2013, ha introdotto, a far data dall’anno 2015, il pagamento per le cosiddette “pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente” che riguardano specificatamente la diversificazione colturale, il mantenimento del prato permanente esistente e la costituzione di un’area di interesse ecologico.  
Il Tribunale è dell’avviso che la volontà delle parti, in considerazione della espressa pattuizione più volte sopra riportata, fosse quella di ricomprendere nel canone contrattuale i soli diritti all’aiuto connessi all’attività di “coltivazione dei terreni” intesa come attività colturale svolta in continuità con gli anni precedenti e, in ogni caso, senza i condizionamenti introdotti dal “greening”, i cui impegni incidono in maniera significativa sull’esercizio dell’impresa agricola, anche dal punto di vista economico.

 


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