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Limitazioni all'impiego degli erbicidi contenenti la sostanza attiva Terbutilazina in Italia


24/11/2021

Il Ministero della salute lo scorso 10 giugno ha emanato il comunicato qui allegato, con il quale annuncia il recepimento delle decisioni della Commissione Europea riguardante il rischio per i consumatori "dovuto all'esposizione ai metaboliti della Terbutilazina qualora questa venga impiegata ogni anno, nello stesso campo, a un livello massimo di 8750 g/ha".


Ha quindi stabilito che entro il 15 settembre 2021 le società fitochimiche avrebbero dovuto adeguare le etichette dei formulati commerciali ad azione erbicida contenenti la Terbutilazina apponendo la frase:" Il prodotto deve essere impiegato una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento” insieme con la seguente “Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006, impiegare ogni 3 anni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina”.


In assenza di adeguamento delle etichette entro il 15 settembre 2021sarebbero state revocate le autorizzazioni dei relativi prodotti. L'elenco ufficiale di questi formulati non è stato reso noto, mentre trovate qui allegato ’elenco degli erbicidi la cui etichetta è stata opportunamente aggiornata entro i termini previsti dalle Società Fitochimiche produttrici/distributrici.


Il comunicato ministeriale prevede inoltre che "La commercializzazione dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca e/o della modifica dell’etichetta, la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentiti fino al 14 dicembre 2021 mentre l’utilizzo finale dei prodotti fitosanitari revocati nonché dei lotti commercializzati antecedentemente al 14 settembre 2021 recanti la precedente etichetta, è consentito non oltre la data del 14 giugno 2022”.


Inoltre, i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati e/o la cui etichetta è modificata come sopra indicato, contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca, delle avvenute modifiche e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.
Il Ministero precisa inoltre che:


1) Tenuto conto che fino al 14 giugno 2022 è possibile l’utilizzo in conformità alla precedente etichetta, al fine di rendere applicabili i controlli sul rispetto delle misure contenute nel regolamento in oggetto al presente comunicato, la misura di applicare il prodotto ogni tre anni sullo stesso appezzamento si applica per tutte le applicazioni effettuate successivamente al 14 giugno 2022.
2) Ai fini della tracciabilità, le suddette etichette dovranno riportare la seguente frase: “etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale (data variabile a seconda dell'autorizzazione del formulato) e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della salute del 10 giugno 2021, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/824, con validità dal 15 settembre 2021”.
Queste limitazioni si aggiungono a quelle regionali, che trovate qui di seguito, legate all’uso degli erbicidi contenenti la s.a. terbutilazina nelle Zone Vulnerabili da Prodotti Fitosanitari, recentemente inserite nel Piano regionale per la Tutela delle Acque.

 

In allegato la Nota del Ministero della Salute e l'elenco dei formulati commerciali. Tutte le normative sui prodotti fitosanitari li potete trovare nella sezione Prodotti Fitosanitari su questo sito web.

In Allegato



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