Contatti : 0131.43151-2

E-mail : info@confagricolturalessandria.it

Pace fiscale col “Decreto Sostegni”: con la comunicazione di irregolarità l’Agenzia delle Entrate invia anche una proposta di definizione agevolata


02/04/2021

L’articolo 5 del Decreto Sostegni, commi da 1 a 8, prevede un’apposita definizione agevolata per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, richieste con le comunicazioni di irregolarità formale, ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 3 54 bis del DPR n. 633/72, relativamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018. La misura agevolativa interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.
La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le predette comunicazioni di irregolarità, a condizione che le somme dovute siano versate entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di definizione da parte dell’AdE (Agenzia delle Entrate). Inoltre, In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’art. 25, c. 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, previsti ordinariamente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della definizione agevolata.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
I commi 12 e seguenti dell’art. 5 prevedono una serie di misure atte a razionalizzare obblighi e adempimenti conseguenti alla legislazione emergenziale COVID 19. Più in particolare:
• è prorogata fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra crediti e debiti iscritti a ruolo, in relazione all’erogazione dei rimborsi;
• con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’adempimento di conservazione digitale dei documenti tributari, attraverso supporti informatici, ordinariamente previsto nel termine di tre mesi successivi al termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, ex art. 7, c. 4-ter del D.L. n. 357/94, conv. in L. n. 489/94, è prorogato al 10 giugno 2021;
• è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2021, relativamente al termine per l’invio da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni uniche all’AdE e a quello entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati, che viene fissato al 31 marzo 2021;
• viene fissato al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.


<<< torna alle notizie in primo piano

TWEETS by confagriAL