NORMATIVA STAGIONE VENATORIA 2010/2011 REGIONE PIEMONTE

27/09/2010

1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 19 settembre 2010 e termina il 31 gennaio 2011.

2) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

a) Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

b) Il cacciatore, nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì e domenica.

c) Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, secondo le disposizioni previste in ogni A.T.C. ed in ogni C.A..

d) L'esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

e) La caccia è consentita su tutto il territorio regionale da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

f) La caccia di selezione agli ungulati è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

3.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

lepre comune (Lepus europaeus);

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

minilepre (Silvilagus floridanus);

b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

fagiano (Phasianus colchicus);

quaglia (Coturnix coturnix);

tortora (Streptopeia turtur);

beccaccia (Scolopax rusticola);

beccaccino (Gallinago gallinago);

c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC o dei CA e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa (Alectoris rufa);

starna (Perdix perdix);

d) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (Turdus pilaris);

tordo bottaccio (Turdus philomelos);

tordo sassello (Turdus iliacus);

germano reale (Anas platyrhynchos);

colombaccio (Columba palumbus);

cornacchia nera (Corvus corone);

cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

gazza (Pica pica);

volpe (Vulpes vulpes), secondo piani numerici di prelievo;

e) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei Comprensori alpini e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca (Lagopus mutus);

fagiano di monte (Tetrao tetrix);

coturnice (Alectoris graeca);

lepre bianca (Lepus timidus);

f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti, qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli ATC e dai CA e approvati dalla Giunta regionale:

camoscio (Rupicapra rupicapra);

capriolo (Capreolus capreolus);

cervo (Cervus elaphus);

daino (Dama dama);

muflone (Ovis musimon);

g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura:

cinghiale (Sus scrofa).

3.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani, ed agli ungulati.

4) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE

4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune e di un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte o coturnice o pernice bianca o lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro anatidi e di non più di due beccacce.

4.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale;

b) cinghiale: cinque capi annuali;

c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca nel rispetto del piano numerico di prelievo;

d) lepre comune: cinque capi annuali;

e) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;

f) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 20 capi annuali per specie.

4.3. Il limite di abbattimento alle specie di cui alle lett. a) e b) può essere variato con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli ATC e dei CA previa verifica della loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.

4.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nelle precedenti lett. a), b), c), d), e), e f), non superiore a 50 di cui non più di 10 scolopacidi e 30 anatidi.

5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L'ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

ORA LEGALE

- dal 15 al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,00;

- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;

- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;

- dal 1° al 31 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;

ORA SOLARE

- dal 1° al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;

- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15.

6) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

6.1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia negli ATC o nel CA ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio in zona di pianura e dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio in zona Alpi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione. L’addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti nel territorio degli ATC può essere effettuato a partire dal 1° settembre 2010.

6.2. L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate specie.

6.3. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

7) Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario valgono le disposizioni vigenti in materia.

8) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale per la stagione 2010/2011, predisposto, per ragioni tecniche, prima dell’approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

 

 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

 

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all’estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 2 della l.r. 70/96.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all’estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in altre regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella regione ove esercita l’attività.

1.6. Il cacciatore, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno alla X.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le disposizioni dell'art. 39, comma 4 della l.r. 70/96.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio venatorio è consentito tutti i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lett. d), e) ed f) del calendario venatorio regionale e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore; l'esercizio dell'attività venatoria è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all’annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare la “scheda rilevamento dati”.

3) DIVIETI

3.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:

a) negli ATC e nei CA esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;

b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;

c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d’idoneità;

d) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

e) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;

f) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;

g) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;

h) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;

i) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'art. 29 della l.r. 70/96;

l) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;

m) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;

n) l'addestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è  vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 della l.r. 70/96;

o) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

p) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;

q) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma 14, e dell'art. 29 della l.r. 70/96;

r) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione dei parchi;

s) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31 della l.r. 70/96;

t) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;

u) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 70/96;

v) l'esercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-5182 del 30.1.2002.

4) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

4.1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.

4.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'art. 29 della l.r. 70/96.

4.5. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi.

4.6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

4.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'art. 48 della l.r. 70/96.

4.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi dell’art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, sono approvate le modifiche riportate nelle allegate tabelle C1 e C2.

5.2. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA regolamentano la caccia agli ungulati nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r.70/96.

5.3. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli ATC e dai CA ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 15 febbraio 2010. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lettera qq), della l.r. 70/96.

6) ATTIVITA’ VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

6.1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 (“Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di protezione speciale (ZPS) ”) pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:

a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone di cui all’allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 (“Disposizioni sull’attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007”), di seguito elencate;

IT1110020

Lago di Viverone

IT1120014

Garzaia del Rio Druma

IT1120021

Risaie Vercellesi

IT1120025

Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola

IT1120029

Palude di San Genuario e San Silvestro

IT1140013

Lago di Mergozzo e Mont'Orfano

IT1150010

Garzaie novaresi

IT1160054

Fiume Tanaro e Stagni di Neive

IT1160059

Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura

IT1180028

Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino (1)

(1) esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all’indirizzo http://www.parcodelpo-vcal.it/.

c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l’effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 33-8604 del 21.4.2008 (“Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in regione Piemonte”);

e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;

h) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l’ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.

6.2. Per le violazioni delle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.

7) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell’attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell’apposita sezione del Sito “Caccia, Pesca ed acquacoltura” all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm

7.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche mediante affissione agli albi pretori di tutte le Amministrazioni interessate e mediante comunicazione a tutte le Associazioni venatorie e agli organi di informazione locale.

Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione immediata a tutti gli organi responsabili della vigilanza venatoria territorialmente interessati.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui alla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 si applica, ove non previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell’art. 53 della l.r. 70/1996.

 

 

  L’ASSESSORE                                                                  IL PRESIDENTE

ALL’AGRICOLTURA E FORESTE,                                    DELLA GIUNTA REGIONALE

                                                                          CACCIA E PESCA                                                                            Roberto COTA

                                                                        Claudio SACCHETTO                                            

Area Agrofaunistica
curata da
PAOLO CASTELLANO