ULTIMI CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI EFFETTUATE DAL 24 OTTOBRE 2012

12/11/2012

L’art. 62 del D.L. 1/2012 c.d. “decreto liberalizzazioni” ha introdotto l’obbligo della forma scritta per i contratti aventi ad oggetto LA CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI; la norma è finalizzata a favorire maggiore trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare volendo evitare strumentalizzazioni con utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione da parte di chi dispone di una maggiore forza commerciale, dicondizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose. Con decreto del 19-10-2012 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il MIPAF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha dettato le linee guida e le modalità operative di questo nuovo adempimento burocratico. In premessa occorre precisare che la normativa in illustrazione è applicabile alle “cessioni di prodotti agricoli ed alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana”; pertanto NON è destinata a tutte le cessioni agroalimentari e presenta inoltre le seguenti esclusioni:
esportazioni e le cessioni comunitarie con consegna f/co destino fuori il territorio italiano;
– cessioni di prodotti agricoli / alimentari effettuate:
alle cooperative da parte dei soci delle stesse;
alle organizzazioni di produttori (cd OP)da parte dei soci delle organizzazioni stesse;
– cessioni nei confronti dei consumatori finali;
– cessioni “istantanee” ovvero quelle con pagamento immediato. Tenuto conto delle esclusioni di cui sopra, di seguito Vi illustriamo novità introdotte per tutte le transazioni intercorrenti con tutti gli operatori economici pubblici e privati, indipendentemente dalla loro dimensione.

 

LA FORMA SCRITTA OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’art. 1 del citato art. 62, i contratti aventi ad oggetto le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, a pena di nullità devono:
1) Essere stipulati in forma scritta, e in merito a ciò il decreto attuativo specifica che per “forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax”;
2) Riportare a pena di nullità i seguenti elementi essenziali:
– durata;
– quantità;
– caratteristiche del prodotto venduto;
– prezzo;
– modalità di pagamento;
– modalità di consegna.

In merito ai predetti elementi essenziali il Decreto attuativo ha specificato che possono essere contenuti:
- nei contratti /accordi quadri o di base, conclusi a livello di centrali d’acquisto;
- nei seguenti documenti purché riportanti gli estremi e riferimento a contratti /accordi relativi:
• contratti di cessione di prodotti
• documenti di trasporto /consegna (DDT) o fatture diversamente, se questi documenti integrano tutti gli elementi essenziali, va apposta la seguente annotazione: “assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27
- negli ordini di acquisto
- negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti la consegna dei prodotti.

I TERMINI PER LA FATTURAZIONE E LA DECORRENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO
In riferimento ai termini di pagamento, il decreto stabilisce che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:
– per i prodotti deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni
– per i prodotti non deteriorabili entro il termine di 60 giorni

Il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura; la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo in caso di fattura consegnata a mano, di invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, di posta elettronica certificata (pec) o fatturazione elettronica. Se NON è certa la data di ricevimento della fattura, RILEVA LA DATA DI CONSEGNA DEI BENI. È obbligatorio per il cedente emettere fatture separate per prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti. Eventuali interessi di mora derivanti dal ritardato pagamento decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

PRODOTTI DETERIORABILI
Ai sensi del comma 4 del’art. 62 del decreto, si intendono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentano determinate caratteristiche fisico-chimiche;
d) tutti i tipi di latte.
Vi rammentiamo infine che queste novità si applicano a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012; i contratti già in essere alla data del 24 ottobre dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 2012. Eventuali contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, dovranno essere adeguati per la campagna agricola successiva.

EVENTUALI CESSIONI CON PREZZI DA DETERMINARE (D.M. 15/11/1975)
Ai sensi di quanto stabilito dal DM 15/11/1975 le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato determinato. Non essendo modificati i termini di fatturazione derivanti dalla disciplina fiscale vigente, si ritiene che l’indicazione obbligatoria nel contratto (a pena di nullità) del PREZZO potrebbe essere superata dalla redazione di una clausola che determini in modo obiettivo gli elementi ed il metodo di calcolo su cui si baserà il prezzo finale, ritenendo in tal modo di definire il metodo di valorizzazione dell’operazione e quindi il relativo PREZZO a cui verranno scambiati i beni.

CONDOTTE SLEALI
La norma vieta le pratiche commerciali considerate sleali quali:
1) imporre condizioni contrattuali gravose;
2) applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti;
3) subordinare la conclusione del contratto alla esecuzione di prestazioni aventi oggetto diverso;
4) conseguire indebite prestazioni unilaterali;
5) adottare in genere condotte commerciali sleali.

SANZIONI
In caso di mancato rispetto della normativa sono previste, a carico della parte inadempiente, le seguenti sanzioni:
• da un minimo di 516,00 ad un massimo di 20.000,00 euro se non viene redatto l’atto scritto; l’entità della sanzione è rapportata al valore dei beni ceduti;
• da un minimo di 500,00 ad un massimo di 500.000,00 euro in caso di mancato rispetto del termine di pagamento; l’entità della sanzione è determinata avendo riguardo al fatturato dell’azienda e alla sua recidività;
• da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di 3.000,00 euro in presenza di comportamento sleale; l’importo della sanzione è determinato in base al beneficio ricevuto. Le sanzioni amministrative sono applicate dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Fac-simile contratto di cessione prodotti agricoli
Fac-simile fattura
Fac-simile documento di trasporto

Area fiscale
curata da
MARCO OTTONE