DAL 2013 TORNA L’OBBLIGO DELL’ELENCO CLIENTI/FORNITORI

06/03/2013

Il 30 aprile 2013 scade il termine per il primo invio delle comunicazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento noto come “spesometro”; la normativa trae origine dall’art. 21, comma 1 del D.L. n. 78/2010, al quale è stata data attuazione regolamentare con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010. Questa comunicazione ha subito rilevanti evoluzioni nel corso dell’ultimo biennio, non ultima quella che ha visto, con le modifiche apportate dal cosiddetto Decreto “Semplificazioni” n. 16 del 2012 con effetto dal 1° gennaio 2012, una sua completa rimodulazione. L’articolo 2, c. 6, introduce con decorrenza 2012 novità in relazione all’adempimento che, dopo la modifica, si avvicina decisamente agli “elenchi clienti e fornitori” di vecchia memoria. La comunicazione va effettuata con modalità esclusivamente telematica, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati. Le nuove regole sono state definite in maniera tale che, limitatamente alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, occorrerà comunicare l’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di ciascun cliente o fornitore, riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo. In altre parole, la trasmissione riguarderà il totale delle operazioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente e quello delle operazioni passive relative a ciascun singolo fornitore. In relazione, invece, alla comunicazione dovuta in dipendenza di operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la variazione normativa non produce effetti: in tal caso continua a rimanere la soglia di euro 3.600 (comprensiva dell’imposta) e soprattutto permane l’obbligo di comunicare i dati riferiti alla singola operazione, secondo le disposizioni attuative esistenti. Sotto questo profilo, diventa quindi determinante la distinzione tra operazioni con obbligo o meno di emissione della fattura. Dal punto di vista oggettivo l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, ossia le operazioni per le quali coesistono tutti i requisiti essenziali previsti dalla disciplina di tale imposta indiretta. In ogni caso sono escluse dall’obbligo di comunicazione le informazioni relative a: importazioni, esportazioni, operazioni intracomunitarie, operazioni da/verso operatori con sede in paesi black-list ed operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Sono inoltre escluse le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, laddove il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione. Per qualsiasi informazione in merito, i nostri Uffici sono a vostra completa disposizione.

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MARCO OTTONE