UTILIZZO DEL CREDITO IVA: COMPENSAZIONE O RIMBORSO?

13/04/2011

Con la chiusura delle operazioni di registrazione fatture relative all’anno precedente, nel caso in cui risulti una posizione creditoria nei confronti dell’Erario, si presenta la doppia possibilità di utilizzo del credito Iva esposto nell’ultima liquidazione Iva dell’anno 2010; infatti è possibile usufruire della compensazione di tale surplus di imposta per pagare eventuali debiti tributari e contributivi oppure è possibile richiederne il rimborso all’Agenzia Entrate.
Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove norme in merito alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti Iva maturati e sono diventati inoltre più rigorosi i controlli finalizzati a contrastare le compensazioni illecite. È stata introdotta, infatti, una procedura preventiva di verifica a cui devono attenersi i contribuenti che
effettuano compensazioni di crediti Iva superiori a 10 mila euro annui.
Con le nuove regole il recupero dell’imposta eccedente può essere effettuato soltanto a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito.
I contribuenti che vogliono invece usufruire di crediti Iva in compensazione per un importo superiore a 15 mila euro sono obbligati ad inviare la dichiarazione Iva relativa all’anno precedente con l’apposizione del visto di conformità da parte del nostro Caf Imprese.
Vale la pena ricordare che dal 1° gennaio 2011 la compensazione di crediti per imposte erariali non è ammessa fino alla concorrenza dei debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, superiori a 1.500 euro, per cui è scaduto il termine di pagamento. Da quest’anno sono cambiate inoltre anche le modalità di richiesta di rimborso del credito Iva; tale richiesta deve essere inoltrata direttamente con la presentazione della dichiarazione Iva all’Agenzia Entrate, la quale provvederà a veicolare la stessa all’Agente della riscossione competente.In entrambi i casi la dichiarazione Iva può essere presentata sganciata dal modello Unico a partire dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta. I nostri Uffici sono a disposizione degli associati per eventuali approfondimenti sulla materia.

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MARCO OTTONE