DUBBI, INCERTEZZE, INTERROGATIVI: AD OGNI DOMANDA LA SUA RISPOSTA

07/05/2015

Sono stati raccolti nella C.M. 17/E del 24-04-2015 alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle varie questioni interpretative in materia di Irpef necessari per una corretta compilazione delle dichiarazioni fiscali di prossima scadenza. Si riepilogano di seguito gli interventi più significativi.

Massofisioterapia
Possono essere detratte dall’Irpef le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma conseguito entro quella data.

Odontoiatra
È detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir) la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione. Se il documento non permette di identificare la natura sanitaria, bisognerà chiederne l’integrazione al professionista.

Trasporto disabili
Nel caso in cui si eroghino contributi a una Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle Onlus, detraibili o deducibili dal reddito.

Istituti tecnici superiori
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell’ambito delle spese di istruzione agevolate dal Tuir. Viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’Università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest’ultima almeno 100 km rientrante in una provincia diversa.

Bonus ristrutturazioni: ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.

Limiti di spesa e autonomia degli interventi di ristrutturazione
Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.

Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
Come noto, se la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione è trasferita mortis causa, la detrazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.

Spese di alloggio del coniuge separato
Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà. Qualora il “contributo casa” non sia stabilito direttamente dal provvedimento, lo stesso può essere determinato “per relationem”, nel caso ad esempio sia previsto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le ordinarie spese condominiali per l’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Per documentare l’onere, oltre al provvedimento dell’autorità giudiziaria, occorreranno il contratto d’affitto e/o la documentazione da cui risulti l’ammontare delle spese condominiali e la prova dell’avvenuto versamento. Va ricordato che la deduzione di tali somme da parte del coniuge che le corrisponde comporta la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Interessi passivi in caso di trasferimento all’estero
Il contribuente che ha acquistato l’abitazione principale contraendo un mutuo ipotecario e che poi, per motivi di lavoro, si è trasferito all’estero (acquisendo lì la residenza) e dato in locazione l’immobile posseduto in Italia, può continuare a detrarre gli interessi passivi sul mutuo se permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e nello Stato estero di residenza non ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.

Bonus mobili: non è valido in caso di successione
La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile per il quale si fruisce del bonus ristrutturazioni è personale; pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazioni che, invece, passa agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Area fiscale
curata da
MARCO OTTONE