MAXI SANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

11/01/2011

Il Governo, nell’ottica di una ferma e decisa lotta di contrasto al lavoro irregolare, ha rivisto la disciplina relativa alla cosiddetta maxi sanzione contro il lavoro sommerso di cui all’art. 3 della legge 73/2002 attraverso l’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n.183, cosiddetto “collegato lavoro”.
Le modifiche apportate che sono entrate in vigore il 24 novembre scorso sono finalizzate a mitigare, almeno in parte, l’eccessivo rigore della precedente disciplina con la modulazione dell’entità della sanzione in relazione all’effettiva condotta del trasgressore.
Si forniscono qui di seguito alcune essenziali prime indicazioni sulle novità in materia di lavoro sommerso, anche alla luce della circolare ministeriale n. 38 del 12/11/2010.
La prima importante novità riguarda il presupposto per l’applicazione della maxisanzione per il lavoro sommerso.
La maxisanzione è applicabile “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”.
L’omessa comunicazione di assunzione preventiva diviene dunque, nel nuovo quadro normativo, l’elemento fondamentale in base al
quale vengono individuati i lavoratori “in nero”.
In altre parole, se manca la comunicazione preventiva di assunzione, ai fini dell’applicazione della maxisanzione, il lavoratore deve comunque considerarsi come “sommerso”, anche se registrato su altri documenti obbligatori.
La legge n. 183/2010 circoscrive quindi l’ambito di applicazione della maxisanzione per il lavoro sommerso ai soli casi di impiego (in nero) di “lavoratori subordinati” alle dipendenze di datori di lavoro privati.
La maxisanzione pertanto non sarà più applicabile nelle altre fattispecie di prestazioni lavorative non ricadenti nell’ambito del lavoro subordinato, instaurate con collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione,
lavoratori autonomi, soci lavoratori, prestatori occasionali di lavoro accessorio (voucher), familiari.
Da sottolineare che sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione dalla norma i datori di lavoro domestico e i
datori di lavoro pubblico, compresi gli enti pubblici economici.
Per quanto attiene ai lavoratori domestici il Ministero del lavoro precisa che l ’ esonero dall’applicazione della maxisanzione
riguarda soltanto i prestatori di lavoro addetti con continuità al funzionamento della vita familiare e non anche i lavoratori
assunti come domestici, ma occupati anche in altra attività imprenditoriale o professionale. Si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso in certe realtà produttive, come l’agricoltura, dove esistono forti commistioni tra il lavoro domestico e quello agricolo, in ragione del fatto che, spesso, l’abitazione del datore di lavoro insiste nell’azienda agricola.
La normativa, come interpretata dalla circolare ministeriale, prevede le seguenti circostanze che fanno venir meno l’illegittimità della condotta:
• Regolarizzazione spontanea ed integrale. La tardiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, se effettuata
spontaneamente e antecedente alla visita ispettiva, è idonea a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto lavorativo
ed esclude quindi l’applicazione della maxisanzione. È necessario tuttavia che la comunicazione di assunzione da cui risulti
la data di effettiva instaurazione del rapporto sia effettuata entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi e che questi ultimi, maggiorati delle sanzioni civili, siano stati integralmente pagati entro 30 giorni dalla denuncia.
• Assolvimento degli obblighi contributivi. Un ulteriore ipotesi di esclusione dal campo di applicazione della maxisanzione
è espressamente prevista dalla norma in commento, nel caso in cui “da adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque una volontà di non occultare il rapporto”. L’adempimento di tali obblighi potrà essere dimostrata
esclusivamente con l’esibizione di documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi di natura contributiva, quali i modelli DM 10, EMENS, UNIEMES, DMAG, mentre a nulla ruileva l’esibizione di altra documentazione, quale ad esempio il contratto individuale di lavoro o l’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro, che non sono ritenuti sufficienti, sulla base della formulazione della norma, a dimostrare l’intenzione di non occultare il rapporto. Tale scriminate vale anche quando un
lavoratore originariamente inquadrato come lavoratore parasubordinato, sia stato successivamente qualificato come subordinato a seguito di visita ispettiva. In tal caso il tempestivo versamento alla Gestione separata Inps esclude l’irrogazione della maxisanzione, ferma restando l’applicabilità della sanzione per la tardiva comunicazione di instaurazione del rapporto.

ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ogni giornata di lavoro effettivo. Alla sanzione amministrativa ordinaria viene però affiancata una nuova formulazione, la previsione di una sanzione in misura ridotta da € 1000 a € 8000, oltre € 30 giornalieri, da pagare entro 45 giorni dalla notifica delle violazioni, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.

Rapporti con altre sanzioni amministrative
La maxisanzione si configura dunque come una sanzione aggiuntiva (e non sostitutuiva) dell’ordinario regime sanzionatorio previsto in caso di irregolare costituzione del rapporto di lavoro subordinato. E così restano comunque applicabili
nell’ipotesi di lavoro sommerso tutte le altre misure sanzionatorie previste da speciali disposizioni di legge in merito ad altri adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione di lavoratori dipendenti.

Rapporti con le sanzioni civili
Nel caso in cui, al momento dell’ispezione, siano già scaduti i termini per il pagamento dei contributi e premi con conferimento al periodo di lavoro irregolare, alla maxisanzione vanno in ogni caso aggiunte le sanzioni civili per l’omessa contribuzione, riferite a ciascun lavoratore irregolare maggiorate del 50 per cento. Pertanto, alle normali sanzioni civili
pari ad una maggiorazione dei contributi non versati del 30 per cento all’anno, si aggiunge una ulteriore maggiorazione del
50 per cento. Con la nuova disciplina viene invece meno il tetto minimo di € 3.000 di sanzioni civili fissato dalla previgente
normativa.

Amministrazioni competenti ad irrogare la maxisanzione
Rispetto alla precedente normativa è previsto un notevole ampliamento dei soggetti legittimati ad irrogare la maxisanzione.
Con l’entrata in vigore del “collegato lavoro”, infatti, all’adozione del provvedimento sanzionatorio – prima riservato al personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro – “provvedono tutti gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza”. Sono quindi competenti ad irrogare la maxisanzione non solo gli
organi di vigilanza delle Direzioni provinciali del lavoro, ma anche quelli dell’Inps, dell’Inail, dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, ecc.

Diffida a regolarizzare
Altra novità è il fatto che nel nuovo quadro normativo non è più esclusa l’applicazione dell’istituto della diffida. Pertanto, in caso di accertamento, gli organi di vigilanza, se dovessero accerttare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato instaurati senza la preventiva comunicazione di assunzione, devono diffidare i trasgressori a regolare sotto il profilo lavoristico e contributivo la posizione dei lavoratori interessati. La diffida è applicabile anche nel caso in cui sussista un primo periodo di occupazione in nero, seguito da un altro periodo di regolare occupazione, mentre non è mai applicabile in caso di lavoro irregolare di minori non occupabili o di extracomunitari privi del permesso di soggiorno, trattandosi di condotte non sanabili. In caso di ottemperenza alla diffida, sarà comminata la sanzione di € 1500 per ciascun lavoratore e di € 37,50 per ogni giornata di lavoro irregolare, ridotta rispettivamente a € 1000 e € 7,50 nell’ipotesi di periodi di lavoro in nero seguiti
da periodi di lavoro regolare.

Efficacia nel tempo delle nuove disposizioni
La nuova disciplina sanzionatoria, come detto, è entrata in vigore il 24 novembre 2010. Per il principio di legalità vigente
nel nostro ordinamento giuridico, il nuovo regime si applica solo agli illeciti commessi a partire dalla data di entrata in vigore della nuova norma (24 novembre 2010). Pertanto le condotte illecite accertate prima dell’entrata in vigore del “collegato lavoro” continueranno  ad essere sanzionate sulla base del precedente regime. Tuttavia il Ministero ha chiarito
che, nelle ipotesi di indagini ispettive non ancora concluse al 24 novembre 2010 con verbali di accertamento e notificazione ancorché iniziati prima di tale data, sarà applicabile il nuovo regime sanzionatorio. Allo stesso modo tale regime troverà applicazione nel caso di accertamenti ispettivi per i quali non è ancora stata emessa l’ordinanza – ingiunzione.
Ulteriori e più approfonditi chiarimenti in merito a quanto sopra potranno essere forniti dagli addetti al servizio paghe presso gli Uffici Zona di Confagricoltura.

Area previdenziale
curata da
MARIO RENDINA