CONFERMATA DEFINITIVAMENTE L’AGEVOLAZIONE PPC

10/01/2014

Sull’Aratro di settembre 2013 avevamo pubblicato la cancellazione delle agevolazioni della PPC ma concludevamo l’articolo con la certezza di ritornare sull’argomento; ebbene grazie alla silenziosa, ma decisiva ed insistente azione portata avanti da Confagricoltura a livello romano, possiamo oggi comunicare a tutti gli associati il ripristino di tali agevolazioni, così come erano in precedenza.
Infatti, la legge di stabilità 2014, definitivamente approvata, conferma l’applicabilità dell’agevolazione PPC anche dal primo gennaio 2014; tale agevolazione per l’acquisto di fondi agricoli è definita dalla legge come “agevolazione per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, ed è meglio nota come “PPC”.
Pertanto i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole) potranno acquistare terreni agricoli e fabbricati pertinenziali pagando l’imposta dell’1%, mentre per tutti gli altri soggetti l’imposta di registro ordinaria per l’acquisto di terreni agricoli scenderà dall’attuale 18% al 12%.
Dal primo gennaio 2014 saranno invece soppresse tutte le altre esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104).
Scompaiono dunque tutte le altre agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli (compendio unico, territori montani, etc.).
Questa agevolazione consente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale (comprese le società agricole) di acquistare fondi agricoli pagando solo l’imposta catastale dell’1% sul prezzo pagato per la compravendita. L’imposta di registro e l’imposta ipotecaria si applicano nella misura fissa di 168 euro ciascuna, anziché in percentuale sul prezzo. L’atto di compravendita e le relative copie sono inoltre esenti dall’imposta di bollo.
L’agevolazione PPC è attualmente disciplinata dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010, che ha convertito in legge il cosiddetto decreto milleproroghe (d.l. 194/2009). A differenza di quanto era sempre avvenuto negli anni precedenti, la nuova norma non ha richiamato le originarie agevolazioni PPC contenute nella legge 6 agosto 1954, n. 604, che da oltre cinquant’anni disciplinava la materia con ripetute proroghe. Ciò significa che oggi le agevolazioni PPC sono soggette a una disciplina completamente nuova, come ha riconosciuto anche l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E).
Sono ammessi a godere delle agevolazioni soltanto gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. L’agevolazione, dunque, non può essere richiesta per l’acquisto di terreni edificabili (o comunque non agricoli), anche se l’acquirente intende destinarli all’attività agricola. L’agevolazione non si applica neppure agli atti a titolo gratuito, come le donazioni, né alle successioni a causa di morte.
La nuova norma fa espresso riferimento alle pertinenze dei terreni agricoli, quindi l’agevolazione si applica anche per i fabbricati rurali pertinenziali ai terreni agricoli, cioè con carattere strumentale alla coltivazione degli stessi.
La legge prevede la decadenza dell’agevolazione, con il conseguente recupero delle imposte e le relative sanzioni, se l’acquirente cede volontariamente i terreni, a qualsiasi titolo, oppure cessa di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Non comportano mai decadenza dalle agevolazioni la successione a causa di morte e l’espropriazione per pubblica utilità.
Prima che siano trascorsi cinque anni è però concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo, a condizione che si mantenga la destinazione agricola del fondo. Questa norma ha reso più facile la riorganizzazione dell’azienda agricola all’interno della famiglia, rimuovendo quello che rappresentava un grosso ostacolo al trasferimento della proprietà dei terreni, o quanto meno della gestione dell’azienda, alle nuove generazioni.

Area previdenziale
curata da
MARIO RENDINA