VIETATO L’APPALTO DI MANODOPERA

01/03/2014

Diverse aziende agricole ricorrono all’utilizzo di cooperative di lavoro per lo svolgimento di attività: si ritiene opportuno segnalare che usufruire dei servizi di queste cooperative potrebbe creare seri problemi con la Direzione Territoriale del Lavoro, legati alla disciplina dei contratti di appalto.
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’incarico di compiere un’opera o un servizio dietro un corrispettivo in denaro. Per quanto riguarda la normativa, sono numerose le leggi speciali intervenute, e tra queste assume rilevante incidenza la legge “Biagi”.
Il Dgls n. 276/2003, individua le caratteristiche dell’appalto precisando che per essere considerato regolare è necessario che l’appaltatore (soggetto che deve eseguire i lavori):
• sia un’impresa con organizzazione dei mezzi necessari, in relazione alle esigenze dell’opera e del servizio;
• eserciti direttamente il potere direttivo e organizzativo sul personale impiegato;
• assuma il rischio di impresa (cioè che concretamente spetti all’appaltatore il rischio di lavorare in perdita)
• Laddove sussistano i sopra elencati requisiti, l’impresa appaltatrice potrà eseguire l’opera o i servizi commissionati.
Affinché venga limitato il rischio di possibili contestazioni dalle autorità vigilanti, è necessario sottoscrivere un contratto di appalto di servizi dal quale dovranno risultare i seguenti elementi:
• il rischio di impresa è a carico dell’appaltatrice: l’impiego dei capitali e dei mezzi è a carico dell’azienda cui è stato appaltato il servizio. L’esposizione al rischio dell’azienda appaltatrice può risultare dalla determinazione di un corrispettivo fisso sulla base del raggiungimento del risultato, e non in base alle effettive ore di lavoro;
• Esercizio del potere direttivo sui lavoratori da parte dell’azienda appaltatrice; è necessario che il potere direttivo sui lavoratori impiegati per le attività dell’azienda e per lo svolgimento dei servizi venga esercitato dall’appaltatore e mai dal committente.
Quanto sopra esposto fa si che sia necessaria molta cautela nel concedere in appalto dei servizi a soggetti terzi che inviano il proprio personale. Infatti è essenziale verificare che sussistano sempre i requisiti sopra elencati. Nel caso opposto si ricade nell’ipotesi di somministrazione/interposizione illecita di manodopera, con sanzioni anche di carattere penale a carico del committente e dell’appaltatore.
In particolare le aziende dovranno accertarsi che il soggetto appaltatore:
• Sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio di impresa;
• Sia un’impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
• Dia pieno rispetto al contratto di categoria applicato, per gli eventuali lavoratori dipendenti e alle previste norme di sicurezza individuale;
• Sia in regola con i versamenti previdenziali e fiscali di legge, nonché quelli contrattuali: a tal proposito l’appaltatore dovrà consegnare all’appaltante regolare copia del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, la documentazione attestante i suddetti adempimenti;
• Ogni lavoratore utilizzato sia dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Ogni contratto di appalto deve risultare da atto scritto, contenente anche gli elementi sopra evidenziati.

Area previdenziale
curata da
MARIO RENDINA