MALATTIA E INFORTUNIO DURANTE IL PREAVVISO

05/03/2014

Una questione particolarmente importante è quella relativa agli effetti che l’insorgere di una malattia, o il verificarsi di un infortunio durante il periodo di preavviso, o prima del suo inizio, ma dopo che sia stato notificato il licenziamento, ha sulla decorrenza del preavviso stesso.
Siccome il rapporto di lavoro continua nella sua pienezza anche durante il periodo di preavviso, con la conseguenza che permangono in capo alle parti i reciproci obblighi, la malattia del lavoratore si configura come momentaneo impedimento ad effettuare la prestazione.
Viene così a determinarsi un effetto sospensivo sul rapporto, che incide anche sul periodo di preavviso.
Pertanto il preavviso può essere notificato al lavoratore durante l’assenza per malattia o infortunio, ma i termini dello stesso decorreranno soltanto dalla fine della malattia o dell’infortunio ed il recesso sarà procrastinato alla scadenza del preavviso.
L’effetto sospensivo opera non solo nell’ipotesi di preavviso del licenziamento, ma anche nell’ipotesi di dimissioni del lavoratore. In tal caso, anche ammettendo che il preavviso sia posto nell’interesse del datore di lavoro, non viene meno quell’esigenza di conservazione del trattamento economico ed assistenziale tipica della malattia.
Il lavoratore dimissionario, tuttavia, caduto in malattia dopo aver dato il preavviso, può validamente manifestare la volontà di risolvere il rapporto con effetto immediato, anziché alla scadenza del termine, rinunciando alla continuazione o all’eventuale prolungamento dovuto alla durata del periodo di comporto. (Cass. 23 gennaio 1987, n. 339).

Area previdenziale
curata da
MARIO RENDINA