Documenti di accompagnamento: tagli e indicazioni «zona viticola» e «provenienza»

03/11/2015

Con la nota MIPAAF – ICQRF del 16 ottobre 2015, prot. 12970, sono stati forniti alcuni chiarimenti relativi alla mescolanza di prodotti vitivinicoli provenienti da diverse zone viticole. Per i mosti di uve, i mosti concentrati e concentrati e rettificati è prevista l’indicazione, quando si tratta di prodotti sfusi, la zona viticola da cui è originato il prodotto trasportato, utilizzando le relative abbreviazioni (A, B, CI, C II, CII a, C II b). Il riferimeto alla zona viticola è relativa all’area di raccolta delle uve; le diverse zone viticole dei prodotti da miscelare e/o da trasformare devono essere comunque tutte elencate nella designazione del prodotto ottenuto, qualunque sia la percentuale della zona viticola presente in quest’ultimo; la percentuale di ciascuna zona viticola non deve essere indicata. Per quanto riguarda i mosti di uve, i MC e i MCR esiste l’obbligo di indicare alcune operazioni a cui sono sottoposti, mediante codici specifici (da 0 a 11). Per le altre operazioni diverse da quelle indicate con i codici da 0 a 11 è prevista l’indicazione del codice 12, accompagnata da una descrizione effettuata dall’operatore. Per indicare la provenienza dei mosti di uve e dei MC e MCR si distinguono tre casi: – sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve: “mosto di...”, oppure “mosto prodotto in...” – non sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve “mosto ottenuto a... da uve racolte in...” – risultano da una miscela di mosti di uve o di MC elaborati in due o più Stati membri: “miscela di prodotti ottenuti in due o più Paesi dell’Unione Europea”.

Area vitivinicolo
curata da
MARCO VISCA