Vini novelli: riepilogo della normativa

27/10/2015

La dicitura “Vino Novello” è una menzione tradizionale protetta, che può designare solo i vini a DO e IG, sia tranquilli che frizzanti.
Ad oggi, in Italia, la produzione ed il commercio del Vino Novello sono regolate dal D.M. 13 agosto 2012. In sintesi la normativa sancisce quanto segue:
• viene escluso l’impiego di prodotto proveniente da annate precedenti
• per i vini a DO le uve devono esser interamente raccolte nella zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione
• il periodo di vinificazione non deve essere inferiore ai 10 giorni dall’inizio della vinificazione
• la partita di uve deve essere vinificata con macerazione carbonica per almeno il 40 per cento
• il titolo alcolometrico totale minimo non deve essere inferiore a 11% vol
• gli zuccheri riduttori residui non devono essere superiori a 10 g/l
• l’imbottigliamento deve essere effettuato nella zona di produzione ammessa dal disciplinare
• l’imbottigliamento può essere effettuato anche prima del 30 ottobre, se il vino rispetta i requisiti per essere definito “Novello”
• il condizionamento (inteso come imbottigliamento) si può effettuare fino al 31 dicembre dell’annata
• nell’etichettatura devono comparire l’annata e la dicitura “Novello” o “Vino Novello”, da riportare in maniera visibile in qualsiasi parte della confezione (anche non nella ”etichetta di legge”)
• nei vini che non possono essere designati come “Novello” sono vietate le indicazioni “Nuovo”, “Giovane” o simili
• i vini generici con l’annata possono essere messi in commercio anche prima del 30 ottobre, ma nella loro designazione non è possibile usare il termine “Novello“ o altri termini affini
• il “Novello” può essere immesso al consumo a partire dalle 00,01 del 30 ottobre; per immissione al consumo si considera l’atto della definitiva consegna al consumatore finale
• nel registro di vinificazione occorre indicare con precisione i quantitativi di uve intere sottoposte a macerazione carbonica che andranno a far parte della partita di vino “Novello”
• nel registro di commercializzazione è opportuno destinare conti separati per i “Novelli”
• sui documenti di trasporto è obbligatorio indicare l’annata e la menzione “Novello” o “Vino Novello”; inoltre occorre inserire la dicitura “da non immettere al consumo prima delle ore 00,01 del 30 ottobre 2015”, se il trasporto avviene prima delle ore 24 del 29 ottobre.

Area vitivinicolo
curata da
MARCO VISCA