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GENNAIO 2015

I

l decreto interministeriale del 28 no-vembre 2014, annunciato con comuni-cato stampa del 1° dicembre 2014 dal MEF e pubblicato in G.U. del 6 dicembre 2014, rimodula l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni montani e le zone svan-taggiate.

I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto, avreb-bero dovuto effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, quindi con solo dieci giorni di tempo; vista l’imminente scadenza del versamento a ridosso della pubblicazione ufficiale del testo del decreto e le pressioni ef-fettuate dalla nostra Associazione con un suc-cessivo decreto legge la scadenza di versa-mento è stata prorogata al 26 gennaio 2015. In particolare, il decreto interministeriale sta-bilisce l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’anno 2014 solo per:

• terreni agricoli ubicati in comuni con un’al-titudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubbli-cato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/ar-chivio/6789, tenendo conto dell’altezza ri-portata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;

• i terreni agricoli posseduti da coltivatori di-retti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del

medesimo elenco.

Sulla base di tale decreto, in pratica, i comuni sono stati ora suddivisi in tre fasce altime-triche e nello specifico:

1. quelli con altitudine fino a 280 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contri-buenti e ricadenti in tali comuni saranno soggetti a IMU nel 2014 senza tener conto delle eventuali zone di esenzioni in vigore dal 1993 (ex comuni parzialmente esenti);

2. quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ri-cadenti in tali comuni rimarranno esenti da IMU anche nel 2014; coloro che non posseg-gono tale qualifica (privati) dovranno con-guagliare l’intera imposta a gennaio 2015, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti) ed ovviamente non verranno applicate sanzioni per l’omesso versamento dell’acconto il 16 giungo 2014; il DM 28.11.2014 (all’art.2 comma 3) speci f ica che l ’esenzione si estende ai casi di terreni posseduti da CD e IAP anche se gli stessi sono stati concessi in affitto o in comodato ad altri CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.

3. quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014.

Fino a oggi, i comuni erano suddivisi sempre in tre tipologie sulla base di un’elencazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1993 - comuni “interamente montani”, tutti esenti da IMU;

- comuni “parzialmente montani”, con ter-reni esclusi dall’Imu solo nelle zone conside-rate montane;

- comuni “non montani”, in cui i terreni ri-manevano imponibili.

Nei comuni “non montani” e nei comuni “non parzialemnte montani” solo per i ter-reni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola venivano applicate le franchigie di legge all’imponibile soggetto al-l’imposta municipale.

Se fino a oggi, pertanto si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993 comportandosi con l’applicazione delle esenzioni specifiche per comune, così come previsto dalla Circolare del MEF n. 3/2012, a saldo si dovrà fare i conti con la nuova lista di comuni considerati “montani”, molto ri-dotta rispetto alla precedente.

Solo a titolo esemplificativo, per la provincia di Alessandria i comuni con un’altitudine sopra i 600 metri e quindi totalmente esenti dall’Imu sono meno di dieci.

Tutti i soggetti che non hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola do-vranno calcolare l’IMU prendendo a riferi-mento come base imponibile il reddito do-minicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25%, moltipli-cato per il coefficiente 135; per i proprietari iscritti alla previdenza agricola il moltiplica-tore catastale da applicare sarà pari a 75. Anche quei terreni che a giugno 2014 non sono stati interessati dal tributo locale do-vranno conguagliare l’importo quindi, a gen-naio 2015 in un’unica soluzione (senza alcun ravvedimento).

Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche par-ziale, l’imposta sarà determinata per l’anno 2014 tenendo in considerazione l’aliquota di base 7,6 per mille a meno che in detti co-muni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

Per qualsiasi informazione in merito i no-stri Uffici sono a vostra completa disposi-zione.

Marco Ottone

La nuova IMU sui terreni agricoli montani

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