Page 17 - aratro1-2015

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compartecipazione. Non è infatti raro il caso in cui anche nella

compartecipazione rapporto di lavoro i compartecipanti parteci-pino almeno ad alcune spese per la coltivazione del fondo o impie-ghino attrezzi o macchine senza che il datore di lavoro corri-sponda una qualche tariffa di no-leggio o equipollente prestazione. Senza dimenticare poi che anche nella compartecipazione il rap-porto di lavoro così come in ge-nere accade in qualsiasi forma di cointeressenza ex art. 2099 c.c. può incombere sul comparteci-pante prestatore di lavoro l’ac-collo dei rischi; in agricoltura l’ipotesi può verificarsi in conse-guenza della perdita totale o par-ziale del prodotto per avversità at-mosferiche o l’insorgenza di altro evento fortuito. Ne consegue quindi l’importanza che riveste al momento della conclusione del rapporto l’impegno per il da-tore di lavoro di assicurare al compartecipante il cosiddetto mi-nimo garantito da corrispondersi ovviamente in denaro nell’even-tualità della perdita totale o par-ziale dei prodotti dei fondi.

Questo elemento che manca del tutto nalla compartecipazione di natura associativa riveste dunque un’importanza fonda-mentale per qualificare la com-partecipazine come rapporto di lavoro, specie quando sia colle-gato ad altri elementi quali la va-riazione annuale degli appezza-menti da coltivare e la mancata re-dazione di un piano colturale da concordarsi con il comparteci-

pante la direzione dei lavori l’as-sunzione del datore di lavoro delle opere di preparazione del terreno.

Il legislatore del 1982 ha manife-stato in termini inequivocabili il proprio disfavore verso la com-partecipazione di natura associa-tiva confermando così la scelta contenuta nella legge n. 750/04 che aveva disposto la abolizione della compartecipazione stabilen-done la confluenza nel rapporto di lavoro subordinato o nella co-lonia parziaria salvo quanto di-sposto per la compartecipazione stagionale e la concessione inter-calare.

Per questo il legislatore con la legge n. 203/82 di riforma dei contratti agarrai ha stabilito

salvo il caso di conversione del rapporto associativo in affitto (art. 25 e ss. l. n. 203/82) l’estin-zione di siffatti rapporti al mas-simo entro 10 anni dall’entrata in vigore della nuova normativa.

Il legislatore cioè portando avanti il processo di tipizzazione verso l’affitto ha considerato questo l’unico contratto in grado di assi-curare la piena imprenditorialità del conduttore.

Tuttavia il legislatore ha lasciato in vita nel campo del diritto agrario (e quindi con esclusione delle compartecipazioni qualifi-cabili di mero rapporto di lavoro) la sola compartecipazione per colture stagionali di cui all’art. 56 legge n. 203/82.

Già tale forma di compartecipa-zione era esclusa dal regime di proroga legale (art . 2 l . n. 756/64). Sull’art. 2 l. n. 756/64 è opportuno sottolineare che la norma fa riferimento a “singole” coltivazioni stagionali o interca-lari con una precisazione che pre-viene interpretazioni elusive della finalità della legge. Perchè le nuove disposizioni vadano con-siderate applicabili, dovrà trat-tarsi non solo di contratti agrari di compartecipazione ma di rap-porti limitati ed eccezionali sia nel tempo in relazione alla na-tura dell’intero anno agrario (e perciò di coltivazioni stagionali o intercalari) sia nell’estenzione come deriva dal termine “singole coltivazioni”; dovrà trattarsi di “coltivazioni limitate rispetto alla superficie del fondo o rispetto alle colture normali del terreno”. Tali principi hanno conservato la loro efficacia e validità anche sotto il vigore della l. n. 203/82 (art. 56).

Va ricordato che con riferimento all’art. 56 l. n. 203/82 che esclude dall’applcazione della nuova di-sciplina dei contratti agrari, la compartecipazione limitata a sin-gole coltivazioni stagionali, si è

osservato che se non si vuole dila-tare il concetto di coltivazione sta-gionale sino ad essere questa un modo per eludere l’applicazione della normativa generale, non si può parlare di coltivazione stagio-nale quando o la stessa assume importanza preminente nell’eco-nomia della coltivazione del fondo o si svolge per un periodo di tempo quasi annuale. La giurisprudenza di merito che si è occupata del problema ha preci-sato che concettualmente le colti-vazioni intercalari sono quelle co-siddette secondarie che si prati-cano dopo il raccolto di colture principali e prima della lavora-

zione degli impianti dello stesso tipo mentre le colture stagionali devono essere ritenute quelle di durata non molto eccedente quella trimestrale delle stagioni naturali.

Al di fuori di questi rigidi limiti non può trovare applicazione l’art. 56 l. n. 203/82.

Riteniamo necessario quindi prima di sottoscrivere contratti di com-partecipazione tenere in debita considerazione quanto sopra.

I nostri uffici sono a disposi-zione per fornire tutta la consu-lenza necessaria.

GENNAIO 2015

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Pagine a cura di Mario Rendina

Sabato 20 dicembre a Sala Monferrato si sono uniti in matrimonio LORELLA BO-NELLI e ALESSANDRO AC-CATINO, affezionato asso-ciato della Zona di Casale e consigliere provinciale di Con-fagricoltura.

Ai neo sposi, ai genitori di Alessandro Pier Italo Accatino, consigliere provinciale di Con-fagricoltura, e Marcella Man-telli e ai parenti tutti i più vivi rallegramenti ed auguri dal presidente Luca Brondelli con il Consiglio Direttivo, dal di-rettore Valter Parodi con i col-laboratori tutti, da Confagri-coltura Donna Alessandria, dagl i altri enti col lateral i , dall’Ufficio Zona di Casale Monferrato e dalla Redazione de L’Aratro.

N ozze

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