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el disegno di legge di sta-bilità, varato lo scorso 15 ottobre 2013 dal Consi-glio dei Ministri, spicca per im-portanza la riforma del prelievo sul mattone.

In particolare, nella tassazione immobiliare sta per irrompere un altro acronimo con cui gli ita-liani dovranno familiarizzare il prima possibile: il TRISE (Tri-buto sui servizi comunali), che dal 2014 sostituirà la Tares. Il nuovo tributo di competenza e gestione dell’ente comunale è composto da due componenti: • la Tar i , che sost i tuisce la TARES e servirà a coprire i costi del servizio di raccolta dei rifiuti, dovuta da chi occupa, a qua-lunque titolo, locali o aree su-scettibili di produrre rifiuti ur-bani.

• la Tasi, imposta che copre i servizi indivisibili dei comuni.

La prima sarà calcolata sulla su-perficie calpestabile; la seconda partirà da un’aliquota dell’1 per mille o da un corrispettivo di 1 euro a metro quadro, che si som-meranno alle aliquote Imu e da-ranno vita al tetto massimo del-l’imposizione.

L’arbitrio dell’ente comunale sta nella scelta di uno dei due para-metri, fermo restando che il tetto massimo dell’imposizione non potrà superare l’aliquota mas-sima dell’Imu più la predetta maggiorazione.

La somma della “vecchia” IMU e della “nuova” TASI sui servizi po-trebbe, dunque, arrivare al 5 per mille sull’abitazione principale e all’11,6 per mille sugli altri im-mobili.

Inoltre, l’IMU costituirà la base imponibile della TASI. A versarla non saranno solo i proprietari, ma anche gli inqui-

lini, in una misura tra il 10 e il 30% dell’imposta.

Una ripartizione che non sussi-sterà invece per la Tari, che spet-terà esclusivamente a chi occupa l ’ immobile, commisurata ad anno solare e parametrata sulla superficie degli immobili. In realtà è il TRISE (costituito da TASI e TARI) che andrà versato in quattro rate trimestrali con sca-denza 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 dicembre.

Con la conversione in legge del D.L. n. 102/2013, si rende defini-tiva l’abolizione della prima rata dell’IMU per il 2013 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per l’abitazione princi-pale, fatta eccezione per gli im-mobili di lusso, ossia per quegli immobili di pregio individuati dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

• A/1, abitazione di tipo signo-rile;

• A/8, abitazioni in ville; • A/9, castelli e palazzi di emi-nenti pregi artistici o storici. Per quanto riguarda l’obbligo del versamento della seconda rata 2013, allo stato, non è ancora de-finita la sua abolizione anche se il Governo, all’atto dell’emana-zione del D. L. n. 102/2013 si era impegnato formalmente ad ema-nare un ulteriore decreto legge, a corredo della legge di stabilità per il 2014.

Sempre la stessa legge di conver-sione del decreto IMU risolve la questione aperta sugli immobili abitativi concessi in comodato ai figli, concedendo ai Comuni la possibilità di assimilarle all’abi-tazione principale.

Per l’anno 2013, e limitatamente a valere per il versamento della seconda rata IMU, i comuni pos-sono equiparare all’abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli e geni-tori), che le utilizzano a loro volta come abitazioni principali; nel caso siano concesse in como-dato più unità immobiliari dallo stesso contribuente, l’agevola-zione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. I comuni possono definire i cri-teri e le modalità per la predetta equiparazione, tra cui il limite del valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equi-valente), a cui eventualmente su-bordinare l’applicazione del be-neficio.

Sarà nostra cura informare tutti gli associati sull’evoluzione nor-mativa in materia di IMU.

ottobre 2013

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Gli effetti delle domande di ruralità sono retroattivi

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isto l’orientamento contrario di alcune pronunce giurispru-denziali e di diversi comuni, molto opportunamente e grazie anche alla pressante azione confederale, si è provve-duto a stabilire per legge la retroattività quinquennale delle do-mande di variazione catastale per il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili sia ad uso abitativo che ad uso stru-mentale alle attività agricole, presentate ai sensi dell’art. 7, c. 2-bis, del D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011.

Più precisamente, con norma di interpretazione autentica (Statuto del contribuente), è disposto che l’art. 13, c. 14-bis. del D.L. n. 201/2011, deve intendersi nel senso che le domande di variazione e l’inserimento delle conseguenti annotazioni negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della pre-sentazione delle stesse domande.

Le novità sulla tassazione degli immobili

Il 14 ottobre è mancato all’età di 87 anni

GIUSEPPE RICAGNI

Alla moglie Natalina, ai figli Al-berto e Flavio con le rispettive famiglie, nostri affezionati asso-ciati di Casalcermelli, l’ufficio Zona di Alessandria, la Reda-zione de L’Aratro e Confagricol-tura Alessandria porgono vivis-sime condoglianze.

Pagine a cura di Marco Ottone

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