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ottobre 2013

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PR 1000 versione in acciaio inox più telone

SPARGISALE PORTATO CON TRAMOGGIA

rettangolare, ribaltabile

VARIAZIONE FASCE CONTRIBUTIVE S

i informano tutti gli associati che rivestono la qualifica di “Coltivatori Di-retti” e/o “Imprenditori Agricoli” che i medesimi pagano i propri contri-buti previdenziali sulla base della quantità di reddito agrario che risulta dai terreni coltivati, dal quale ne consegue la fascia contributiva di apparte-nenza (1^ - 2^ - 3^ - 4^ fascia).

Pertanto, si ricorda ancora che ogni qualvolta si modifica la superficie aziendale coltivabile e, di conseguenza, la quantità di reddito agrario, sia in aumento (con acquisti e/o affitti) sia in diminuzione (con vendite e/o rilascio terreni affittati), è necessario aggiornare la dichiarazione aziendale (modello CD1 Var) presso l’Inps. Il mancato aggiornamento dei dati “in aumento” potrebbe comportare l’incremento di fascia e in caso di controlli l’Inps procederà al recupero dei contributi dal momento in cui è sorta la variazione e comunque non oltre i cinque anni precedenti con le relative maggiorazioni (sanzioni più interessi).

Al fine di evitare spiacevoli sorprese, si consiglia gli associati di passare nei nostri uffici per le verifiche del caso.

Patentino per uso e acquisto prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi

Sono aperte le iscrizioni ai corsi propedeutici per il rilascio dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei prodotti fitosanitari clas-sificati molto tossici, tossici e nocivi. I corsi sono aperti agli im-prenditori e operai agricoli oltre che ad iscritti non professionali (con alcune limitazioni).

L’abilitazione conseguita grazie alla partecipazione a questi corsi ed al superamento dell’esame finale sarà valida per 5 anni.

I corsi si terranno nelle diverse Zone; invitiamo pertanto tutti coloro che sono sprovvisti di patentino a segnalare al più presto il proprio nominativo ai tecnici di zona.

I corsi saranno organizzati tra ottobre 2013 e maggio 2014.

N

on è simulato il contratto di soccida semplice in cui si stabilisce che il soc-cidante fornisca il mangime al socci-dario. L’Amministrazione Finanziaria non può contestare l’abuso del diritto, recupe-rando a tassazione la presunta IVA rispar-miata dal contribuente, perché il conferi-mento degli alimenti da parte di quest’ul-timo all’allevatore (soccidante) non è una pattuizione che contrasta con la funzione economico-sociale del contratto agrario in questione. Questo è quanto sostenuto, in so-stanza, dalla Corte di Cassazione con la sen-tenza n. 19738/1 del 28 agosto u.s. Nello specifico, la Sezione Tributaria del Pa-lazzaccio ha accolto il ricorso di una società nei cui confronti sono stati emessi due avvisi di rettifica IVA per gli anni 1997 – 1998 sulla scorta del PVC con cui la Guardia di Finanza ha contestato il carattere simulato di un con-tratto di soccida intercorso tra la contri-buente e altra società, quindi l’obbligo di fat-turazione delle prestazioni permutative ai sensi degli articoli 11 e 13 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Con il ricorso in cassazione la società ha evi-denziato come la CTR regionale abbia consi-derato simulato il contratto di soccida sul-l’unico presupposto che il soccidante forniva il mangime al soccidario, sicché si è ritenuto

che le prestazioni offerte dal soccidante non potessero rientrare fra le attività agricole per le quali vigeva il regime di non assoggettabi-lità a IVA.

Ebbene, a giudizio degli Ermellini, la previ-sione, all’interno di un contratto di soccida semplice, di una pattuizione che garantisca al soccidario il mangime corrisposto integral-mente dal soccidante, non introduce nel con-tratto “un elemento capace di inficiare la fun-zione economico-sociale del tipo negoziale, normativamente correlata alla ripartizione fra gli associati dell’accrescimento del be-stiame e degli altri prodotti e utili che ne de-

rivano (art. 2170 comma 1 c.c.), semmai con-tribuisce a rappresentare la reale funzione pratica che le parti hanno inteso perseguire attraverso l’utilizzo dello schema contrat-tuale della soccida, modulato in relazione ai rapporti economici che le stesse parti inten-devano regolare secondo i rispettivi interessi attraverso la previsione che il mangime fosse conferito dal soccidante”.

In altri termini, la pattuizione di cui si è detto, non altera la “ragione pratica” del con-tratto né si pone in attrito con la norma im-perativa di cui all’articolo 2178 del codice ci-vile, secondo cui è nullo il patto per il quale il soccidario deve sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

La Cassazione, nell’occasione, ha ricordato che la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli, incombe sul Fisco, mentre grava sul contribuente l’onere di alle-gare l’esistenza delle ragioni economiche al-ternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni in quel modo strut-turate.

Tale sentenza resta pertanto un precedente importante sulla difesa della natura del con-tratto associativo di soccida.

Valida la soccida con mangimi forniti dal soccidante

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