L'Aratro n. 10 Novembre 2016 - page 4

NOVEMBRE 2016
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C
on il decreto legge del 21 ottobre scorso
sono state introdotte alcune importanti
misure in materia fiscale che rientrano nel
più ampio ambito della manovra finanziaria per
il 2017, che troverà il suo completamento con il
varo della Legge di Bilancio attesa a giorni per la
sua presentazione alle Camere, dove inizierà il
suo iter per l’approvazione finale.
Vediamo di seguito i primi chiarimenti sulle mo-
difiche normative, rinviando a successive note gli
approfondimenti necessari.
Misure per il recupero dell’evasione IVA
Art. 4
Al fine di ridurre il
“tax gap”
IVA
,
cioè la differenza tra il gettito po-
tenziale e quello effettivamente incassato dall’Erario, che per
l’Italia risulta essere tra i più alti nei Paesi UE, sono introdotti
nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati
IVA riguardanti le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
Più in particolare, è introdotto dal 2017, in sostituzione dell’invio
annuale cosiddetto “Spesometro”, l’obbligo trimestrale della comu-
nicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute da effettuare
mediante invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunica-
zione relativa all’ultimo trimestre dell’anno andrà effettuata entro
l’ultimo giorno del mese di febbraio successivo.
La comunicazione dei dati, in forma analitica, da inviare secondo
modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, deve comprendere:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
È introdotto, altresì, l’obbligo di comunicare, negli stessi termini e
con le stesse modalità di cui sopra, i dati contabili relativi alle liqui-
dazioni periodiche, sia mensili che trimestrali; restano fermi gli ordi-
nari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquida-
zioni periodiche effettuate.
Da quest’ultimo obbligo sono esonerati i soggetti passivi non tenuti
alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione
delle liquidazioni periodiche, come gli agricoltori esonerati.
Gli esiti e la coerenza del confronto tra quanto indicato nelle comu-
nicazioni dei dati delle fatture e di quelli delle liquidazioni perio-
diche con i relativi versamenti, sono messi a disposizione del contri-
buente o del suo intermediario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a
quello indicato nelle comunicazioni, il contribuente può fornire i
chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non con-
siderati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avva-
lendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13
del D. Lgs. n. 472/97.
In riferimento ai predetti obblighi di comunicazione, di cui ai pre-
detti 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adegua-
mento tecnologico, un credito d’imposta pari 100 euro, per i soggetti
che, nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non
superiore a 50.000 euro; iI credito d’imposta è utilizzabile esclusiva-
mente in compensazione.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la
sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro; l’omessa, in-
completa o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni perio-
diche è punita con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Abolizione elenchi INTRASTAT
A partire dal 1° gennaio 2017 sono soppressi gli obblighi di comuni-
cazione degli elenchi INTRASTAT, limitatamente agli acquisti intraco-
munitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabi-
liti in un altro Stato membro UE e quelli relativi all’invio dei dati re-
lativi alle operazioni con i Paesi Black list.
MANOVRA FINANZIARIA 2017
Primi commenti alle disposizioni fiscali
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