L'Aratro n. 10 Novembre 2016 - page 6

NOVEMBRE 2016
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I
l 20 ottobre 2016 è stato approvato defini-
tivamente e, senza modifiche il D.D.L. c.
4008 che reca disposizioni in campo agri-
colo in materia di contrasto ai fenomeni di
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro, di
riallineamento retributivo, nonostante la
pressante azione di Confagricoltura, nelle
sedi istituzionali, per chiedere la sua modi-
fica, purtroppo senza riuscirci.
Le novità che tale decreto ha introdotto nel
nostro ordinamento sono rilevantissime e
non si riferiscono al solo settore agricolo e al
Caporalato; la nuova norma modifica l’art.
603 bis del Codice Penale, creando un nuovo
reato “utilizzazione, assunzione o impegno
di manodopera, sottoponendo i lavoratori a
condizioni di sfruttamento, approfittando
del loro stato di bisogno”.
La principale novità della nuova norma,
quindi, sta nel fatto che, mentre prima la san-
zione penale era diretta a colpire solo gli in-
termediari, ora essa colpisce anche qualsiasi
datore di lavoro che, nella gestione dei rap-
porti con i propri dipendenti, non rispetti le
condizioni di legge o dei contratti collettivi.
Per far scattare la sanzione penale al datore di
lavoro (
carcerazione da 1 a 6 anni e multa
da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore
) la
riforma pone due condizioni che devono ri-
correre entrambe:
– L’aver sottoposto i lavoratori a condizioni
di sfruttamento;
– L’aver approfittato del loro stato di bi-
sogno.
Mentre però il riferimento allo stato di bi-
sogno rimane immutato rispetto alla norma
previgente, cambiano con il D.D.L. c. 4008
gli indici rilevatori delle condizioni di sfrut-
tamento.
Tali indici hanno carattere alternativo, nel
senso che, per far ritenere sussistente lo sfrut-
tamento potrebbe essere sufficiente, con am-
plissima discrezionalità del giudice penale, la
ricorrenza anche di una sola delle ipotesi ivi
contemplate.
Esaminandole nel dettaglio emerge chiara-
mente quanto esse siano state ampliate con
l’emanazione del D.D.L. c. 4008.
IL PRIMO INDICE
riguarda “la difformità
della retribuzione” erogata ai lavoratori ri-
spetto a quella prevista dalla contrattazione
collettiva; ma, mentre prima era necessario
che tale difformità retributiva fosse sistema-
tica, con la riforma è sufficiente che essa sia
anche semplicemente reiterata.
Sarà quindi sufficiente che il trattamento re-
tributivo inadeguato venga praticato per più
di una mensilità.
IL SECONDO INDICE
è costituito dalla
“violazione della normativa in materia di
orario di lavoro”, riposo settimanale, aspetta-
tiva obbligatoria e ferie: anche in questo caso
è sufficiente che la violazione sia semplice-
mente reiterata, mentre prima era necessario
che fosse sistematica.
Sarà quindi punibile il datore di lavoro che
non rispetti la disciplina concernente il
tempo di lavoro per più di una volta, anche
quando la violazione non sia grave: basterà
dunque anche un piccolo scostamento.
Ancor più sorprendente è
IL TERZO INDICE
che fa ritenere le condizioni di sfruttamento
in presenza di una qualsiasi “violazione alle
norme di sicurezza/lavoro”.
La nuova norma fa ricorrere la condizione
anche in presenza di violazioni minime.
La disciplina precedente prevedeva, invece,
che ogni violazione non era indice di sfrutta-
mento bensì solo quelle tali da esporre il la-
voratore a pericolo per la salute, la sicurezza
o l’incolumità personale.
La citata sanzione penale si applica indi-
pendentemente dalle dimensioni aziendali,
dal fatturato e dal numero degli occupati.
La sanzione introdotta con la riforma, a no-
stro avviso, appare oggettivamente eccessiva
perché scatta in tutta una serie di situazioni
che sono già variamente e severamente pu-
nite con sanzioni penali o amministrative.
Tutto questo desta perplessità ancora mag-
giori se si considerano le misure e le sanzioni
accessorie previste dalla norma
: si prevede
anche la confisca obbligatoria, il sequestro
e il controllo giudiziario dell’azienda, in-
troducendo persino una sorta di premialità
per i datori di lavoro pentiti o che denun-
ciano i titolari di altre aziende;
misure uti-
lizzate sino ad ora per gli ecoreati e quelli di
corruzione.
In altri termini con l’entrata in vigore della ri-
forma, un ispettore o un pubblico ministero
in presenza di violazioni alle norme giuslavo-
ristiche avrà a disposizione una nuova ed
ampia gamma di strumenti per sanzionare pe-
santemente e irrimediabilmente un’azienda.
Ogni raccomandazione alle aziende asso-
ciate è superflua, se non quella che oggi più
di ieri è necessaria la completa e totale osser-
vanza della norma.
Confagricoltura Alessandria ha in pro-
gramma di incontrare, con specifiche riu-
nioni, i titolari delle aziende associate che
assumono manodopera per meglio infor-
mare e spiegare loro l’intera portata della
norma.
La nuova Legge sul Caporalato
pagine a cura di
Mario Rendina
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