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FEBBRAIO 2014

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iù imprese, d’ora in avanti, potranno co-assumere uno o più dipendenti per destinarli a svolgere attività presso le ri-spettive aziende.

La novità è prevista dal Decreto Legge nu-mero 76/2013, il quale tuttavia ne limita la facoltà alle sole aziende appartenenti a gruppi di imprese oppure riconducibili a uno stesso proprietario o a differenti se legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o, ancora, alle reti di im-prese.

La novità

La novità è inserita tra le norme che semplifi-cano gli adempimenti ai gruppi di imprese (art. 31 del dlgs n.. 276/2003, la riforma Biagi del lavoro). Infatti, è già previsto che tali im-prese possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di lavoro alla società capo-gruppo per tutte le società controllate e colle-gate.

E lo stesso è già previsto per i consorzi di coo-perative, che possono svolgere gli stessi adempimenti per conto delle coop consor-ziate oppure delegarne l’esecuzione a una so-cietà consorziata oppure organizzarli con i consulenti del lavoro. Ma la previsione del dl n. 76/2013 va ben oltre la gestione e l’esecu-zione degli adempimenti legati a un rap-porto di lavoro: ne introduce, infatti, una nuova tipologia.

Assunzioni congiunte

Questa nuova tipologia, già accennata sopra, farà riferimento a un rapporto di lavoro con-giunto derivante da un’assunzione congiunta di lavoratore dipendente. La finalità? Svolgi-mento delle prestazioni lavorative presso le aziende dei coobligati all’assunzione. Non tutte le imprese potranno avvalersi della nuova facoltà, ma solo quelle in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) Appartenenti allo stesso gruppo di im-prese;

b) Riconducibili allo stesso proprietario; c) Riconducibili a soggetti diversi legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado. Si ricorda che sono

parenti di primo grado i genitori e i figli; di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti (figli dei figli); di terzo grado i bi-snonni, gli zii, gli altri nipoti (figli di fra-telli e sorelle), i pronipoti (figli di nipoti di II grado); mentre sono affini (lo sono, so-stanzialmente i parenti del coniuge) di primo grado i suoceri; di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati; e di terzo grado: i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, gli altri nipoti (figli di cognati). d) La nuova opportunità, inoltre, sarà possi-bile anche per le imprese legate da un con-tratto di rete, a patto che almeno il 50% di esse sia imprese agricole.

L’operatività

Il 16/01 u.s. il Ministro Giovannini ha fir-mato il Decreto che definisce le modalità con le quali si può procedere alle assunzioni con-giunte,

Il Decreto in sostanza dispone che: – In caso di assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese o da parte di imprese le-gate tra loro da un contratto di rete, le comu-nicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dall’im-presa capogruppo;

– In caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso proprie-tario, le comunicazioni di assunzione, tra-sformazione , proroga e cessazione sono ef-fettuate dallo stesso proprietario;

– In caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le comunicazioni di as-sunzione, trasformazione, proroga e cessa-zione sono effettuate dal soggetto apposita-mente incaricato da uno specifico accordo tra le parti.

Si sottolinea che l’accordo in questione deve essere depositato presso le associazioni di ca-tegoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

Da ultimo, il Decreto prevede che, con appo-sito provvedimento direttoriale da emanarsi, saranno apportate le necessarie modifiche al modello UNILAV.

E’ opportuno fare notare fin da ora che le as-sunzioni congiunte saranno possibili solo quando il Decreto in commento sarà pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale, come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 35/2013.

Il Decreto ministeriale, recependo anche in-dicazioni di Confagricoltura, individua mec-canismi piuttosto lineari per l’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie che non comportano duplicazioni o appesantimenti burocratici. E’ previsto infatti che l’adempi-mento amministrativo sia effettuato da un unico soggetto (capogruppo in caso di gruppi di impresa o di contratto di rete; pro-prietario in caso di pluralità di aziende ap-partenenti allo stesso soggetto; incaricato in caso di imprese condotte da persone legate da vincolo di parentela o affinità) che agisce per conto di tutti gli altri soggetti interessati. Merita di essere sottolineato, inoltre, che l’in-dividuazione dell’incaricato agli adempi-menti amministrativi da parte di imprese ri-conducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, deve essere effettuata attraverso un apposito accordo tra i soggetti interessati da depositarsi presso le associazioni di cate-goria con modalità che ne garantiscano la data certa.

Nulla dice il Decreto sulla delicata questione della responsabilità solidale delle imprese che procedono alle assunzioni congiunte. La problematica sarà trattata nella circolare esplicativa del Ministero del Lavoro. Presumiamo, però, che i datori di lavoro do-vranno rispondere in solido delle obbliga-zioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro con-giunto. Una norma che, agli effetti pratici, vincola strettamente un’impresa alle altre: in-fatti, se un datore di lavoro dovesse dimenti-care di retribuire il lavoratore o di versargli i contributi (per quanto di propria compe-tenza, probabilmente) lo dovranno fare le altre imprese coobligate.

Ci riserviamo di ritornare sull’argomento non appena sarà emanata la preannunciata circolare esplicativa.

Assunzioni congiunte in agricoltura

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