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FEBBRAIO 2014

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I

l 23.12.2013 è stato pubbli-cato i l Decreto Legge n. 145/2013 (c.d. Decreto desti-nazione Italia) che ha, fra l’altro, previsto un aumento degli im-porti delle sanzioni connesse all ’ impiego di lavoratori “in nero”, alla violazione delle di-sposizioni in materia di durata media dell’orario di lavoro, di ri-posi giornalieri e settimanali, nonché un aumento del le “somme aggiuntive” da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività im-prenditoriale.

In particolare, l’art. 14 del citato decreto ha previsto che a decor-rere dal 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del citato De-creto):

• l’importo delle sanzioni am-ministrative connesse all’im-piego di lavoratori “in nero” (c.d. Maxisanzione) è aumentato del 30%. Le relative sanzioni, che andavano da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irre-golare passano quindi, rispettiva-mente, a 1.950 e a 15.600 euro. In caso di “ravvedimento ope-roso”, ossia di denuncia spon-tanea del lavoratore in nero prima di ogni accertamento, la sanzione che andava da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare passa, rispettivamente, a 1.300 e a 10.400 euro. È impor-

tante sottolineare, inoltre, che in tali ipotesi è stata esclusa la pro-cedura di diffida;

• l’importo delle somme ag-giuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospen-sione dell’attività imprendito-riale è aumentato del 30%; i rela-tivi importi quindi passano da 1.500 a 1.950 euro nell’ipotesi di sospensione per lavoro irrego-lare, e da 2.500 a 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in ma-teria di sicurezza;

• gli importi delle sanzioni am-ministrative relative alla durata media dell’orario di lavoro, ai ri-

posi giornalieri, ai riposi settima-nali sono decuplicate

Sull’argomento, il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 27 dicembre 2013, ha fornito al-cune prime indicazioni preci-sando che le nuove, e più pe-santi, sanzioni amministrative per le violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero, di durata media dell’orario di la-voro e di riposi giornalieri e setti-manali, si applicano solo alle in-frazioni poste in essere a decor-rere dal 24 dicembre 2013; per quelle anteriori a tale data conti-nuano a trovare applicazione le previgenti, e più favorevoli, san-zioni amministrative, ivi com-presa la procedura di diffida in caso di lavoro sommerso. Per quanto riguarda invece i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di so-spensione dell’attività imprendi-

toriale, la lettera circolare del Mi-nistero del lavoro precisa che detti importi - in quanto mere “somme aggiuntive” - trovano applicazione in relazione alle ri-chieste di revoca del provvedi-mento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data. Merita di essere sottolineato che, come detto, per le violazioni ri-guardanti l’impiego di lavoratori in nero non è più prevista la pro-cedura di diffida.

Da ultimo, si evidenzia un’altra importante disposizione conte-nuta all’art. 11 del Decreto Legge in commento: si riconosce un di-ritto di prelazione alle società cooperative costituite dai lavora-tori dipendenti delle imprese sottoposte a procedure concor-suali (fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria) in caso di affitto o di vendi ta di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti.

In altre parole, in caso di falli-mento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, l’azienda o il ramo d’azienda in-teressato dalla procedura con-corsuale, prima di essere ceduto a terzi, deve essere proposto alle eventuali società cooperative co-stituite dai lavoratori dipen-denti dell’azienda medesima, che vantano un diritto di prela-zione.

Le disposizioni sopra dette sa-ranno operative non appena il decreto sarà convertito in legge.

Lavoro “nero” e orari: aumento delle sanzioni amministrative

Pagine a cura di Mario Rendina

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