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GIUGNO 2012

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NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

C

on il Decreto Legislativo 119/2011 sono state introdotte una serie di modifiche in materia di congedo parentale e straordinario nonchè in merito alla fruizione dei per-messi per l’assistenza a disabili gravi. Sull’argomento l’INPS ha fornito le necessarie istruzioni operative che qui di seguito si illustrano.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale nel caso di minore con handicap in situa-zione di gravità accertata viene prolungato fino al compi-mento dell’ottavo anno del bambino (prima era terzo anno) per un periodo massimo che resta sempre pari a tre anni, frui-bili in maniera continuativa o frazionata.

Il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito se il minore è stabilmente ricoverato, salvo il caso in cui la pre-senza del genitore non sia richiesta dai medici.

CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE

Il congedo straordinario riconosce al lavoratore di poter usu-fruire di una aspettativa fino a due anni e percepire un’inden-nità corrispondente all’ultima retribuzione per assistere una persona portatrice di handicap.

a) Soggetti aventi diritto: viene introdotto un nuovo ordine di priorità per il diritto alla fruizione del congedo straordi-nario tra i soggetti conviventi con il disabile (coniuge – padre o madre – figlio – fratelli o sorelle) e stabilisce che il subentro tra i soggetti aventi diritto si determina quando il precedente sia mancante, sia deceduto o abbia una pato-logia invalidante.

b) Referente unico: per l’assistenza alla stessa persona disa-bile, il referente deve essere unico, vale a dire non possono esserci più soggetti lavoratori a godere dei permessi per as-sistere lo stesso disabile. Il congedo straordinario in esame, così come i permessi (3 gg. al mese) non possono essere ri-conosciuti a più di un lavoratore.

Unica eccezione ammessa è per i genitori, anche adottivi, che assistono lo stesso figlio disabile grave. In questo caso però la fruizione dei due tipi di benefici non deve mai coin-cidere: “nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario”.

c) Durata del congedo straordinario: il congedo fruito non può superare la durata complessiva di due anni per cia-scuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

d) Misura della prestazione: durante il periodo di congedo il

lavoratore ha diritto a percepire un’indennità pari all’ul-tima retribuzione, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. Com’è noto, il periodo di congedo straordinario è coperto da contribuzione figura-tiva. Durante la fruizione del congedo retribuito il lavora-tore non matura il diritto alle ferie, tredicesima mensilità ed al T.F.R.

PERMESSI PER ASSISTENZA A PIÙ PERSONE DISABILI GRAVI

La possibilità di fruire di 3 gg. di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è stata ampliata ricono-scendo al lavoratore la possibilità di cumulare i permessi qua-lora debba assistere più di un disabile in situazione di gravità. Il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è am-missibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano dece-duti o mancanti.

DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

a) Requisito dell’assenza di ricovero a tempo pieno

Molto opportunamente l’Istituto chiarisce i casi in cui il rico-vero del disabile sia da intendersi a tempo pieno e quindi tale da non dare diritto alla possibilità dei permessi o del prolun-gamento del congedo, salvo i casi in cui sia comunque ri-chiesta una presenza da parte dei Sanitari.

Si considera ricovero a tempo pieno quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Non si considera ricovero a tempo pieno quando si realizza uno dei seguenti casi:

- Interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del di-sabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della strut-tura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate

- Ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine

- Ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

b) Requisito INPS della convivenza ovvero della residenza

Per accertare, là dove richiesto, il requisito della convivenza o della residenza del soggetto che intende fruire delle particolari agevolazioni per assistere un soggetto disabile grave, si proce-derà d’ufficio.

E’ chiaro che sarà cura del soggetto interessato indicare gli ele-menti tali da permettere la valutazione del requisito della con-vivenza o residenza, anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 455/2000.

L’INPS ribadisce, altresì, che il diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili può essere revocato qualora l’INPS o il da-tore di lavoro accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni di legge e che l’INPS, anche annualmente, provve-derà ad effettuare la verifica a campione.

Da ultimo si ricorda che il richiedente ha sempre l’impegno di comunicare entro 30 gg. eventuali cambiamenti o variazioni relativi alla fruizione dei benefici.

HANDICAP: congedi, permessi, assistenza disabili gravi

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