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GIUGNO 2012

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NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA

Per ottenere il certificato di malattia oc-corre rivolgersi:

• al medico curante nei giorni feriali • alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi

• alle strutture ospedaliere per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stata ese-guita la prestazione di pronto soccorso. Per le giornate successive è necessario ri-volgersi al medico curante a meno che l’eventuale certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera contenga una pro-gnosi di incapacità lavorativa

IL CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMA-TICO

In tutti i casi di assenza per malattia la cer-tificazione medica è inviata per via telema-tica direttamente dal medico o dalla strut-tura sanitaria. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono imme-diatamente inoltrate per via telematica dall’Inps, al datore di lavoro pubblico o privato.

Il lavoratore ha comunque l’obbligo di ve-rificare i dati relativi al proprio domicilio, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità, se diverso, per le eventuali vi-site di controllo.

L’invio telematico del certificato soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’atte-stazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite posta raccomandata, al proprio da-tore di lavoro nel termine dei due giorni la-vorativi successivi all’inizio della malattia.

IL CERTIFICATO DI MALATTIA CAR-TACEO

Ai medici non è più consentito l’utilizzo e il rilascio della certificazione cartacea per certificare la malattia dei lavoratori dipen-denti: fanno eccezione i casi in cui la rete internet sia indisponibile ed il medico non possa utilizzare il servizio di call center per necessità di privilegiare l’assol-vimento degli obblighi assistenziali. Il lavoratore, quando è in possesso di cer-tificazione cartacea, compresa quella rila-sciata dalle Strutture pubbliche (ASL, Ospedali, ecc…) deve trasmettere entro due giorni lavorativi dal rilascio: • il certificato medico all’Inps, se appar-tiene alle categorie per le quali l’Istituto è tenuto ad erogare l’indennità di ma-lattia;

• l’attestazione al proprio datore di la-voro, pubblico o privato.

Per quanto riguarda l’Inps, la certifica-zione può essere consegnata direttamente agli sportelli oppure spedita con racco-mandata. Per i certificati spediti o conse-gnati oltre il limite dei due giorni lavora-tivi successivi al rilascio si perde il diritto al rimborso per i giorni di ritardo.

REPERIBILITÀ

Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità per sottoporsi alle eventuali visite me-diche di controllo richieste dal datore di lavoro o disposte dall’Inps: • tutti i giorni, compresi i festivi • dalle ore 10 alle ore 12 • dalle ore 17 alle ore 19

voratore pubblico è sottoposto ad un rso regime orario di reperibilità: tti i giorni, compresi i festivi alle ore 9 alle ore 13 alle ore 15 alle ore 18

obbligo di osservanza delle fasce di re-peribilità è generale ed inderogabile.

LA VISITA MEDICA DI CON-TROLLO

La visita medica di controllo può es-sere richiesta dal datore di lavoro, o disposta direttamente dall’Inps: com-petenti all’effettuazione dei controlli o i soli medici di lista dell’Inps e delle . Una stessa malattia può essere con-lata più volte, nel corso della prognosi; avia non può avere luogo più di un rollo nell’arco della stessa giornata. sita si conclude con la conferma della nosi riportata nel certificato di ma-a, oppure con la sua riduzione, op- con il giudizio di riacquisto della ca-tà lavorativa: in questo ultimo caso, il ratore è giudicato abile a riprendere il ro dal giorno indicato dal medico fi-e. Il lavoratore ha il diritto di conte-

stare l’esito della visita di controllo, mani-festando immediatamente al medico la sua volontà, e recandosi a visita ambula-toriale presso l’Inps nel primo giorno utile successivo. Non è possibile recarsi dal proprio medico di base, dopo una visita di controllo chiusa con giudizio di idoneità al lavoro, per ottenere un certificato di continuazione; in questi casi i giorni di as-senza successivi alla visita di controllo sono da considerare non indennizzati.

ASSENZA A VISITA MEDICA DI CON-TROLLO

Se il lavoratore non è presente al proprio domicilio in caso di visita medica di con-trollo domiciliare, è tenuto a presentarsi presso la ASL o l’Inps (secondo le indica-zioni riportate nell’avviso lasciato dal me-dico che ha effettuato la visita domici-liare), per l’effettuazione della visita me-dica ambulatoriale che accerti l’effettiva incapacità lavorativa.

Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa visita domiciliare o am-bulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico. Sole ipotesi di giustificazione della mancata presenza del lavoratore al controllo sono:

• cause di forza maggiore che determi-nino l’assoluta inevitabilità dell’assenza dal domicilio durante le fasce di reperi-bilità;

• situazione che abbia reso imprescindi-bile ed indifferibile la presenza perso-nale dell’assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per se o per i compo-nenti del nucleo familiare (a condi-zione che l’allontanamento non pregiu-dichi il normale decorso della ma-lattia).

• concomitanza di una visita medica ge-nerica e/o specialistica.

SANZIONI PER L’ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO

• prima assenza: perdita totale dell’in-dennità per i primi 10 giorni;

• seconda assenza: perdita del 50% del-l’indennità per l’ulteriore periodo; • terza assenza: perdita totale dell’inden-nità dalla data dell’ultima visita. Il lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo è tenuto a presentarsi alla vi-sita ambulatoriale presso la struttura (Inps o ASL) indicata sull’invito lasciato dal medico fiscale, nel giorno e nell’ora stabiliti, a meno che in quel giorno non sia avvenuta la ripresa dell’attività lavora-tiva: anche se in sede di visita ambulato-riale viene confermato lo stato di malattia del lavoratore, sarà comunque applicata la prevista sanzione per l’assenza domici-liare non giustificata.

Certificazione di malattia e visite mediche di controllo

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