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giugno 2014

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S

i informa che il GSE ha fissato al 30 giugno 2014 il termine per l’invio della dichiarazione di consumo per l’energia elettrica prodotta nell’anno 2013.

Tale adempimento riguarda gli impianti fo-tovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW, incentivati con i diversi Conto Energia, ad eccezione del Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).

In particolare, i produttori sono tenuti a in-viare al GSE, esclusivamente per via telema-tica sul portale applicativo FTV-SR, in un unico file in formato pdf, la seguente docu-mentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di noto-rietà accompagnatoria all’invio della Dichia-razione Annuale di Consumo;

2. copia della Dichiarazione Annuale di Con-sumo trasmessa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

3. copia della licenza di officina elettrica o copia della comunicazione del Codice Ditta ove previsto dalle regole applicative del GSE. Il portale web FTV-SR, disponibile nella ma-schera “Gestione Misure –> Dichiarazioni di consumo” della sezione Area clienti del por-tale GSE, permetterà di inviare un unico file pdf per ogni anno solare di esercizio e per ogni impianto (cui corrisponde un numero identificativo pratica).

Si segnala che il mancato invio della Dichia-razione Annuale di Consumo, secondo le modalità fissate dal GSE, può comportare la sospensione dell’erogazione degli incentivi e

la richiesta di restituzione di quanto indebi-tamente percepito.

Si evidenzia inoltre che, nei casi di trasmis-sione delle dichiarazioni effettuate in data precedente alla pubblicazione in oggetto se-condo le modalità definite in precedenza, il GSE ha chiarito che tali soggetti non sono te-nuti ad inviarle nuovamente, pur riservan-dosi di chiedere eventualmente delle integra-zioni e di eseguire controlli con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per accertare la veridicità delle dichiarazioni inviate. Si raccomanda pertanto, con l’ausilio di speci-fici tecnici abilitati alla progettazione dell’im-pianto utilizzato, di effettuare il suddetto adempimento al fine di evitare conseguenze negative sulla funzionalità dell’impianto stesso. C

on la circolare del 9 maggio 2014 n. 77684 il Ministero dello Sviluppo economico, nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti della CCIAA di Ta-ranto, ha precisato che non può es-sere utilizzato il medesimo indi-rizzo PEC da più imprese. Infatti l’indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e lo stesso, confluendo nel-l’INI-PEC, diviene il sistema di col-legamento preferenziale o esclu-sivo della Pubblica Amministra-zione, compresa l’Autorità Giudi-ziaria e l’Amministrazione Finan-ziaria. Ne consegue che per ogni impresa (sia individuale che socie-taria) deve essere iscritto nel Regi-stro delle Imprese, un indirizzo di Pec alla stessa esclusivamente ri-conducibile.

Pertanto, evidenzia il Ministero “nel caso in cui, si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscri-zione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata im-presa, sulla posizione di un’altra (o di più al t re) – ovvero, co-munque, l’iscrizione sulla posi-zione di un’impresa di un indi-rizzo PEC che non sia <proprio> della stessa – dovrà avviarsi la pro-cedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’im-

presa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo PEC <proprio>”.

Resta inteso che alle imprese nei cui confronti sia stato eventual-mente adottato un provvedi-mento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC, si applicherà la specifica sanzione prevista dall’art. 16, c. 6-bis, della Legge n. 2/2009, (nel caso delle società) e dall’art. 5, c. 2, secondo periodo, della L. n. 221 del 17 dicembre 2012 (nel caso delle imprese individuali), se-condo le modalità ed i tempi indi-cati nel parere espresso del Mini-stero in data 29/08/2013 prot. n. 141955.

Con questo orientamento, come già in precedenza evidenziato dal Ministero, ed alla luce del mutato quadro legislativo, debbono rite-nersi superate le precedenti inter-pretazioni operative fornite in pas-sato sull’argomento – secondo cui era possibile, per l’impresa socie-taria, indicare l’indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario in parola.

Al riguardo, come speci f icato nell’allegata nota, il Ministero si è riservato di dettare istruzioni ope-

rative per consentire la graduale transizione delle imprese ad un in-dirizzo PEC rispondente ai prin-cipi illustrati.

Resta inalterata la possibilità per le imprese di delegare a soggetti terzi o professionisti la gestione delle

proprie caselle di posta elettronica, ovvero, come avviene in taluni casi per le società, alla società del gruppo che cura per tutte alcuni servizi amministrativi comuni.

Vendita diretta: obbligo di iscrizione al registro imprese

P

er­opportuna­conoscenza­si­comunica­che­il­ministero­dello­Sviluppo­Eco-nomico­con­una­nota­dell’8­maggio­ha­diramato­un­parere,­espresso­in accordo­con­il­MIPA,­avente­ad­oggetto­l’obbligo­di­iscrizione­nel­Regi-stro­delle­ Imprese­dell’Imprenditore­Agricolo,­qualora­eserciti­attività­di­ven-dita­ dei­ prodotti­ agricoli­ provenienti­ dai­ propri­ fondi­ ex­ art.­ 4­ D.Lgs­ n. 228/2011,­ anche­ se­ esonerato­ da­ tale­ obbligo­ in­ base­ ad­ una­ norma­ di legge­ in­particolare­era­stato­sollevato­ il­dubbio­da­parte­di­un’amministra-zione­locale­circa­l’obbligatorietà­di­tale­iscrizione,­nel­caso­specifico­di­un soggetto­che­dichiarava­di­non­esservi­tenuto­avendo­un­fatturato­annuo­infe-riore­alla­soglia­di­€­7.000.

In­ordine­alla­questione­prospetta,­il­Ministero,­richiamando­una­precedente nota­del­MIPA,­ha­precisato­che­l’art.­4­del­D.Lgs­n.­228/2001­e­ss.,­nel­di-sciplinare­l’esercizio­della­vendita­di­prodotti­da­parte­degli­imprenditori­agri-coli,­singoli­od­associati,­prevede­espressamente­al­comma­1­l’obbligatorietà della­loro­iscrizione­al­Registro­delle­imprese.­La­medesima­previsione­è­stata disciplinata­con­riguardo­alle­vendite­effettuate­nei­mercati­agricoli. Per­quanto­precede­appare­chiaro­che­l’agricoltore­che­operi­nel­richiamato regime­di­esonero,­vale­a­dire­con­un­volume­d’affari­annuo­pari­od­inferiore al­€­7.000­dovrà­essere­iscritto­al­Registro­delle­Imprese­intendendo­eserci-tare­la­vendita­diretta­dei­propri­prodotti­su­aree­pubbliche.

PEC, ad ogni azienda la propria

Conto Energia: invio al GSE delle dichiarazioni di consumo

Pagina a cura di Marco Ottone

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