Page 15 - aratro7-12

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È

stato pubblicato il Reg. 579/12 del 29 giugno che modifica le norme relative all’indicazione degli allergeni per i vini. Le di-sposizioni fino ad oggi in vigore non obbligavano i produt-tori a porre in etichetta indicazioni relative alla presenza di derivati del latte e delle uova (caseina ed albumina ad esempio) nel vino. Tali disposizioni sono rimaste in vigore per i vini immessi sul mercato o etichettati, fino ad esaurimento delle scorte, fino al 30 giugno 2012. Allo scopo di non pregiudicare la commercializzazione dei prodotti già etichettati viene ribadito che le nuove disposizioni si appliche-ranno ai vini ottenuti dalle uve della vendemmia 2012 e successive. Le diciture da porre in etichetta saranno, oltre alla consueta “contiene solfiti”, le seguenti: per i derivati delle uova “contiene uovo”, oppure “contiene proteina dell’uovo”, oppure “contiene derivati dell’uovo” oppure “contiene lisozima da uovo”, oppure “contiene ovoalbu-mina”; per i derivati del latte “contiene latte”, oppure “contiene deri-vati del latte” oppure “contiene caseina del latte” oppure “contiene proteina del latte”. E’ opportuno ricordare che ogni indicazione rela-tiva agli allergeni, in un’ottica di tutela del consumatore, deve essere espressa nelle varie lingue riconosciute dall’UE, a seconda del mer-cato di destinazione del vino.

Le varie espressioni relative agli allergeni possono essere eventual-mente accompagnate dai pittogrammi.

L.B.

È

stato firmato, ma non ancora pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale al mo-mento di andare in stampa, il D.m. 14 giugno 2012, che sostituisce il D.m. 2 no-vembre 2010.

Tralasciando di trattare quelle che sono le di-sposizioni relative ai controlli a cui saranno soggetti i vari attori della filiera (viticoltori, intermediari di uve destinate alla vinifica-zione, vinificatori, intermediari di uve desti-nate alla D.O. o certificati a D.O., imbotti-gliatori) e che affronteremo nei prossimi nu-meri del giornale, preme approfondire quanto già riportato sul numero di aprile a pagina 13.

L’Art. 9 introduce alcune disposizioni che per alcuni vini a D.O. comporteranno delle limi-tazioni di rilevo, già per altro implicite in molti Disciplinari di produzione. In partico-lare i soggetti coinvolti sono i vinificatori, gli intermediari di vino e gli imbottigliatori; in questa categoria rientrano le vendite per l’asporto di prodotti sfusi effettuate dagli agriturismo e le vendite effettuate da altri produttori che si sono fatti vinificare da terzi

le proprie uve.

Per queste categorie i vini vendibili sfusi al consumatore finale devono essere già certifi-cati e possono uscire dalla cantina solo se op-portunamente chiusi e confezionati; non sono vendibili sfusi al consumatore finale, pertanto, i vini “atti a divenire” DOC/DOCG e quelli per i quali il Disciplinare di produ-zione impone la vendita in recipienti chiusi e confezionati di un certo tipo.

Sempre per quanto riguarda i prodotti ven-duti sfusi al consumatore finale, quando i contenitori sono forniti dall’acquirente stesso, valgono le stesse regole anche per i prodotti che non rientrano nella categoria “vino”: mosto di uve, mosto di uve parzial-mente fermentato, vino nuovo ancora in fer-mentazione.

Sui recipienti dai quali si estrae il vino sfuso devono essere apposti cartelli che indicano: la denominazione di vendi ta del vino (DOC/DOCG e annata), l’indicazione degli allergeni (“contiene solfiti”), il titolo alcolo-metrico effettivo, il prezzo al litro.

Luca Businaro

luglio-agosto 2012

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Confagricoltura

Piemonte

FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Misura 111.1 sottoazioneB Informazione nel settore agricolo

AVVISO AI VITICOLTORI

Ricordiamo­che­i­tecnici­viticoli­degli­Uffici Zona e­il responsabile­ vitivinicolo­ provinciale­ Luca Businaro sono­a­disposizione­per­fornire­i­seguenti­servizi­alle aziende­interessate­del­comparto:­

•­ tenuta­dei­ registri­di­ cantina­ (vinificazione,­ com-mercializzazione,­imbottigliamento)­­ •­ compilazione­dei­manuali­HACCp­­ •­ richieste­di­campionamento­vino­­

•­ richieste­di­contrassegni­di­stato­per­imbottigliatori­­ •­ assistenza­su­questioni­legate­alla­legislazione

Controlli Erga Omnes

Obbligo di indicazione degli allergeni SISTRI

Sospensione fino al prossimo anno

S

ulla G.U. n. 147 del 26.6.12 (S.O. n. 129) è stato pubblicato il “decreto sviluppo” che all’art. 52 sospende l’entrata in vi-gore del Sistri per un periodo massimo di 12 mesi. Il termine d’inizio operatività del Sistri sarà fissato con decreto mi-nisteriale non oltre il 30 giugno 2013 per consentire nel frattempo le verifiche di funzionamento del sistema nonché le necessarie modifiche normative, ivi incluse le auspicate semplificazioni per le piccole imprese. Nel periodo di sospensione - che comporta il

blocco di tutti gli adempimenti informatici e contributivi pre-scritti dal Sistri - le imprese saranno soggette alla preesistente di-sciplina normativa e sanzionatoria del d.lgs. 152/06, con obbligo di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico e del for-mulario di trasporto, così come vigente prima del d.lgs. di riforma n. 205/10 consolidativo del Sistri.

Si rimane in attesa di eventuali istruzioni operative da parte del Ministero. Marco Visca

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